Le telecamere web in Internet esistono da molti anni già e la questione della loro conformità alle esigenze della protezione dei dati ricompare regolarmente. In sintesi esistono due possibilità di utilizzare queste telecamere in modo lecito: o le telecamere sono installate e configurate in modo che nessuna persona sia identificata o identificabile, oppure le persone interessate danno il loro consenso a essere filmate.
Le immagini di queste telecamere sono accessibili su Internet nel mondo intero e possono essere trattate (registrate, stampate, trasmesse ecc.) senza alcun controllo. La loro qualità varia in funzione del sistema utilizzato: alcune telecamere sono installate in modo fisso e non permettono all'utente di scegliere un angolo di ripresa; altre telecamere invece possono essere orientate dall'utente o gli permettono di ingrandire un piano determinato. A dipendenza della tecnica utilizzata e della posizione della telecamera è possibile riconoscere persone su queste riprese. Spesso, le telecamere installate non sono percepite dalle persone filmate. Queste ultime non sono quindi al corrente del fatto di essere filmate né sanno a quale fine l'immagine sarà utilizzata e soprattutto ignorano completamente che la loro immagine può essere captata nel mondo intero tramite Internet. Se le immagini accessibili non forniscono alcuna informazione che permette di identificare una persona, nessun'obiezione può essere mossa dal punto di vista della protezione dei dati. Se invece è possibile identificare una persona, ci troviamo in presenza di un trattamento di dati personali ai sensi della LPD. Una persona è altresì considerata identificabile nei casi in cui, nonostante i dati forniti non la identifichino direttamente, è possibile dedurne l'identità tramite le circostanze dell'immagine (cioè l'informazione contestuale, come determinati oggetti, l'abbigliamento, un veicolo ecc.).
Chiunque tratta dati personali è obbligato a rispettare in particolare i principi seguenti della LPD: i dati personali devono essere raccolti in modo lecito; il loro trattamento deve rispettare le norme della buona fede ed essere proporzionale; i dati personali devono essere trattati soltanto allo scopo che è indicato in occasione della loro raccolta, che è previsto da una legge o che sorge dalle circostanze. I dati personali non devono essere trasmessi all'estero se questo può costituire un danno grave alla personalità delle persone interessate, in particolare quando manca nei Paesi in questione una protezione dei dati equivalente a quella che è garantita in Svizzera.
I privati che trattano dati personali non devono mettere illecitamente in pericolo la personalità delle persone interessate. Vi è danno alla personalità in relazione con il trattamento di dati personali da parte di una persona privata se il trattamento dei dati non è giustificato dal consenso della persona interessata, da un interesse privato o pubblico preponderante o dalla legge. Gli esercenti di telecamere web non possono fare valere un interesse privato preponderante; d'altra parte non possono nemmeno richiamare una disposizione legale o un interesse pubblico preponderante a tale scopo. Ciò significa che i dati personali raccolti da una telecamera web possono essere trattati soltanto con il consenso delle persone interessate. Quest'ultimo deve essere dato liberamente ed in conoscenza di tutte le circostanze. Se la persona interessata deve temere qualsiasi pregiudizio nel caso in cui rifiutasse di lasciarsi filmare, il consenso è considerato nullo. Spesso tuttavia, tale consenso non può essere accertato (ad es. nel caso di telecamere web installate sulla pubblica via). In questo caso, occorre garantire con misure tecniche ed organizzative che le persone riprese non possano essere identificate.
Riassumendo, gli utilizzi seguenti di telecamere web sono conformi alle esigenze della protezione dei dati: 1. La webcam è configurata in maniera tale che le persone filmate (ovvero gli oggetti che permetterebbero di identificare tali persone) non possono essere riconosciute; 2. Nel caso in cui un'identificazione fosse possibile, la persona che si trova nell'angolo di ripresa della telecamera deve dare il suo consenso. La volontà di non essere filmata deve essere sempre rispettata. Inoltre, un'informazione chiara e non subordinata ad alcuna condizione deve essere data prima che la persona entri nell'angolo di ripresa della telecamera.
Abbiamo chiesto a molti esercenti di sistemi di telecamere web in Svizzera di verificare la conformità dei loro impianti con la legislazione in materia di protezione dei dati ed adattarli se necessario. Per ragioni di capacità, non siamo in grado di procedere a controlli sistematici delle telecamere web. In caso di danno alla loro personalità, le persone interessate possono avviare un'azione civile.
[luglio 2004]