Nell’ambito di una procedura di consultazione ci siamo espressi su un altro avamprogetto di modifica concernente la legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna («Misure contro la propaganda violenta e contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive», LMSI I). Questa modifica di legge prevede tra altre misure l’introduzione di una banca dati sulla tifoseria violenta. Sebbene alcuni nostri suggerimenti siano confluiti nel successivo disegno di legge, sussistono tuttora alcune divergenze e domande irrisolte. In risposta a una domanda pervenutaci in seguito alla pubblicazione del nostro parere, abbiamo sottolineato inoltre che l’impiego di un sistema di riconoscimento facciale biometrico non è coperto dal disegno di legge in questione.
Il disegno di modifica di legge LMSI I, su cui ci eravamo già espressi una prima volta nel 2002 (cfr. il nostro 10° rapporto di attività 2002/2003 (versione integrale ted./franc.), n. 3.1.2), prevede segnatamente l’introduzione di un sistema di informazioni destinato a registrare i dati delle persone che hanno avuto comportamenti violenti in occasione di manifestazioni sportive (banca dati sulla tifoseria violenta).
Diverse nostre proposte sono state accolte nel disegno di legge definitivo. Tuttavia restano aperte alcune domande: in particolare avevamo chiesto che nel messaggio fosse precisata la nozione di «violenza in occasione di manifestazioni sportive», poiché riteniamo che questi casi debbano essere distinti da quelli, meno gravi, di «violenza spontanea» che rientrano nel campo di competenza esclusivo della polizia cantonale. Il disegno di legge prevede tra l’altro la possibilità di registrare nel sistema di informazione le misure adottate contro singole persone (ad es. un divieto di accesso agli stadi e restrizioni del diritto di lasciare il Paese) se tali misure «sono necessarie per la salvaguardia della sicurezza di persone o di manifestazioni sportive e si può rendere verosimile che sono motivate». Orbene, riteniamo questa disposizione formulata in modo troppo vago e ne chiediamo lo stralcio. Il disegno prevede peraltro già la registrazione nel sistema delle misure pronunciate o confermate da un’autorità giudiziaria o pronunciate in seguito a un reato denunciato alla competente autorità. Inoltre, né il disegno né il relativo messaggio precisano il ruolo e le competenze del Servizio centrale svizzero in materia di tifoseria violenta, aggregato alla polizia comunale della città di Zurigo, e tanto meno definiscono la ripartizione delle competenze tra questo servizio e l’Ufficio federale di polizia. Infine non è precisata la distribuzione dei compiti presso gli organizzatori, che dovrebbero assumere una duplice funzione di istituzione privata da un lato e organo incaricato di compiti pubblici dall’altro.
In seguito alla consultazione degli uffici ci è stato chiesto se l’impiego di un sistema di riconoscimento facciale biometrico sarebbe coperto dall’attuale disegno di legge. Abbiamo risposto che il ricorso a un simile sistema deve essere munito di una base legale formale esplicita (ad es. una disposizione nel disegno di legge in questione). Il disegno di revisione nella sua forma attuale o una disposizione a livello di semplice ordinanza sarebbero sufficienti a tale scopo. Inoltre abbiamo sottolineato che la sorveglianza mediante apparecchi video non può essere parificata tout court al riconoscimento facciale biometrico, dato che quest’ultimo comporta un’ingerenza molto più forte nella personalità delle persone in questione. Prima dell’adozione di una base legale formale occorre inoltre esaminare il rispetto dei principi generali in materia di protezione dei dati (soprattutto i principi dell’uso conforme allo scopo e della proporzionalità). Infine, se il riconoscimento facciale biometrico dovesse essere utilizzato anche da parte di privati (ad es. organizzatori di manifestazioni sportive o terzi) sarebbe necessario, oltre al rispetto di tali principi, la presenza di un motivo giustificativo (consenso degli interessati, interesse pubblico o privato preponderante, base legale).
[Luglio 2006]