Sotto l’aspetto della protezione dei dati, il secondo avamprogetto di legge sul servizio informazioni è stato migliorato in diversi punti. Altri elementi, invece, quali alcuni mezzi per acquisire informazioni o l’esclusione del Servizio delle attività informative della Confederazione dal campo d’applicazione della legge sulla trasparenza, restano problematici.
Il disegno di legge sul servizio informazioni è stato oggetto di due procedure di consultazione presso gli uffici. Nel disegno dell'aprile 2012 vi erano diversi elementi molto problematici in termini di protezione dei dati. Le disposizioni riguardanti le varie banche dati del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) erano insufficienti. In materia di diritto d'accesso indiretto, vi figuravano disposizioni addirittura più svantaggiose per le persone interessate rispetto alla regolamentazione in vigore prima del 16 luglio 2012. La versione rielaborata dell'avamprogetto spedita in consultazione a ottobre del 2012 presenta diversi miglioramenti sotto il profilo della protezione dei dati. Le misure per l'acquisizione di informazioni soggette ad autorizzazione riguardano un numero limitato di casi e devono essere autorizzate dal Tribunale amministrativo federale. Le disposizioni riguardanti le banche dati sono molto più dettagliate rispetto a quelle che figuravano nel testo sottoposto alla prima procedura di consultazione. Riguardo al diritto d'acceso ai dati, il nuovo progetto prevede una regolamentazione comparabile a quella sancita dalla legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione.
Nonostante ciò, molti punti del disegno restano insoddisfacenti. A nostro avviso il SIC non deve disporre di possibilità d'investigazione maggiori di quelle delle autorità di perseguimento penale. Il disegno va pertanto adeguato alle norme che andranno emanate nell'ambito della revisione della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni. Si pone inoltre la questione della compatibilità del trattamento in Svizzera di dati personali raccolti illecitamente all'estero con la legislazione svizzera sulla protezione dei dati. Le nuove possibilità di accesso online alle collezioni di dati dell'Amministrazione federale non sono motivate o lo sono solo in misura insufficiente. Siamo infine contrari alla proposta di escludere il SIC dal campo d'applicazione della legge sulla trasparenza (cfr. n. 2.5.4 del presente rapporto d'attività, nelle versioni tedesca e francese).
Sull'avamprogetto di legge sul servizio informazioni è in corso la procedura di consultazione presso le cerchie interessate; il relativo messaggio sarà presentato alle Camere federali verosimilmente nel corso del 2013.