Emolumenti

Emolumenti

Per alcuni servizi, l'IFPDT può richiedere il pagamento di emolumenti.

La legge prevede, all'art. 59, che l’IFPDT può riscuotere dai responsabili privati emolumenti per i seguenti servizi:

  • il parere in merito a un codice di condotta secondo l’articolo 11 capoverso 2;
  • l’approvazione di clausole tipo di protezione dei dati e di norme interne d’impresa vincolanti secondo l’articolo 16 capoverso 2 lettere d ed e;
  • la consultazione nell’ambito di una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati secondo l’articolo 23 capoverso 2;
  • provvedimenti cautelari e provvedimenti secondo l’articolo 51;
  • la consulenza su questioni inerenti alla protezione dei dati secondo l’articolo 58 capoverso 1 lettera a. Gli organi federali, cantonali o comunali non riscuotono alcun emulumento. Allo stesso modo, non vengono addebitate emolumenti alle persone interessate. 

Dagli organi federali, cantonali o comunali non vengono riscosse emolumenti, come nemmeno dalle persone interessate.

Alla riscossione di un emolumento può essere rinunciato se esiste un interesse pubblico preponderante o se i servizi hanno causato solo una spesa minima. 

L'IFPDT può rinviare, ridurre o rinunciare alla riscossione di un emolumento per motivi di indigenza o per altri motivi importanti.

Evaluazione e riscossione

Gli emolumenti fatturati dall’IFPDT sono calcolati in funzione del tempo impiegato. La tariffa oraria va da 150 a 250 franchi, a seconda della funzione della persona competente. In caso di prestazioni di portata straordinaria oppure di difficoltà o urgenza particolari possono essere riscossi supplementi fino al 50 per cento dell’emolumento. Se la persona soggetta a emolumento può utilizzare la prestazione dell’IFPDT a scopi commerciali, possono essere riscossi supplementi fino al 100 per cento dell’emolumento

Procedura

Se una prestazione esige un dispendio straordinario, l’IFPDT informa precedentemente la persona tenuta a pagare l’emolumento sul suo importo presumibile. In casi fondati, segnatamente in caso di domicilio all’estero o di morosità, l’IFPDT può esigere dalla persona tenuta a pagare l’emolumento un anticipo adeguato o il pagamento anticipato.

La fattura viene emessa dalla Cancelleria federale.


Obbligo di informare

L’obbligo di informare garantisce la trasparenza dei trattamenti e contribuisce a rafforzare i diritti della persona interessata.

Diritto d’accesso

Conformemente alla legge federale sulla protezione dei dati, chiunque può chiedere al titolare del trattamento se i dati personali che lo concernono sono oggetto di trattamento.

Consulenti per la protezione dei dati

Notifica dei consulenti per la protezione dei dati (DPO) all'IFPDT ai sensi dell'art. 10 cpv. 3 LPD per i privati e dell'art. 10 cpv. 4 LPD per gli organi federali.

Disposizioni penali

Aspetti penali legati alle violazioni degli obblighi previsti dalla LPD.

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Ultima modifica 21.04.2023

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