17.03.2020 - Le autorità, in collaborazione con le istituzioni sanitarie pubbliche, fanno di tutto per frenare la diffusione del coronavirus. Le persone private, in particolare i datori di lavoro, che trattano dati personali per combattere la pandemia, devono rispettare i principi della legge federale sulla protezione dei dati.
Quadro giuridico sulla protezione dei dati per il contenimento del coronavirus
1. trattamento dei dati da parte delle istituzioni sanitarie
In seguito alla dichiarazione della situazione straordinaria ai sensi dell'articolo 7 della legge sulle epidemie (art. 7 LEp) da parte del Consiglio federale, le autorità federali, cantonali e comunali continuano a collaborare con le istituzioni sanitarie pubbliche per combattere l'attuale pandemia di coronavirus.
L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), le autorità cantonali competenti e le istituzioni pubbliche e private cui sono affidati compiti secondo la LEp elaborano i dati sanitari personali secondo l'articolo 2 della LEp, nella misura in cui ciò è necessario per identificare persone malate, sospettate di essere malate, infette o sospettate di essere infette, al fine di adottare misure di protezione della salute pubblica. Nel fare ciò, essi osservano anche i principi generali della legislazione federale e cantonale sulla protezione dei dati. Anche gli ospedali e altre istituzioni sanitarie pubbliche o private, così come i laboratori e il personale medico, sono soggetti a speciali obblighi di notifica ai sensi della LEp.
2. trattamento dei dati da parte di privati
Nella misura in cui la società civile, in particolare i datori di lavoro, tratta dati personali per combattere la pandemia, il trattamento deve essere effettuato nel rispetto dei principi di cui all'articolo 4 della legge federale sulla protezione dei dati:
- I dati sanitari sono particolarmente degni di protezione e, in linea di principio, non possono essere ottenuti da privati contro la volontà delle persone interessate.
- Inoltre, il trattamento dei dati sanitari da parte di privati deve essere commisurato allo scopo e proporzionato. Ciò significa che devono essere necessari e adeguati per prevenire ulteriori infezioni e non devono andare oltre quanto necessario per raggiungere questo obiettivo.
- Ove possibile, i dati appropriati sui sintomi dell'influenza, come la febbre, devono essere raccolti e trasmessi dalle persone che ne sono affette.
- La raccolta e l'ulteriore elaborazione dei dati sanitari da parte di terzi privati deve essere comunicata agli interessati affinché questi ultimi comprendano lo scopo e la portata del trattamento, nonché il suo contenuto e la sua durata.
3. temperatura corporea e tracciabilità
Nella misura in cui i privati raccolgono dati medici come la temperatura corporea prima di entrare negli edifici o nei luoghi di lavoro allo scopo di prevenire le infezioni, il trattamento di questi dati deve essere limitato al minimo necessario per raggiungere lo scopo in termini di contenuto e di tempo. Nella raccolta dei dati devono essere rispettate le informazioni e l'autodeterminazione delle persone interessate. In questo contesto, rispondere ad ampie domande sullo stato di salute di persone non mediche si rivela inappropriato e sproporzionato.
Lo stesso vale per i dati personali trattati da privati nell'ambito di misure operative e organizzative volte a prevenire il contagio. Al più tardi quando la minaccia pandemica è cessata, questi dati devono essere cancellati nel loro insieme.
Se si considera l'uso di metodi digitali per la raccolta e l'analisi dei dati sulla mobilità e sulla prossimità, essi devono risultare proporzionati allo scopo di prevenire l'infezione. Lo sono solo se sono epidemiologicamente giustificati e idonei ad avere un effetto che giustifichi l'intervento nella personalità delle persone colpite al fine di contenere la pandemia allo stadio attuale della pandemia.
Ultima modifica 24.07.2024