08.09.2021 - L’IFPDT raccomanda di usare il certificato COVID light

L’IFPDT raccomanda di usare il certificato COVID light

08.09.2021 - L’IFPDT ha seguito lo sviluppo del certificato COVID e ha lavorato affinché fosse concepito in modo conforme alla protezione dei dati. Ritiene positivo il fatto che l’attestazione circa l’avvenuta vaccinazione anti-COVID-19, la guarigione dalla COVID-19 o il risultato di un test COVID-19 debba ora essere fornita esclusivamente mediante il certificato COVID e non mediante altre fonti.

Il certificato dispone di una versione light contenente solo i dati indispensabili, da cui non è possibile accedere ai dati sanitari. Vista l’estensione temporanea dell’obbligo di certificato alle persone di più di 16 anni decisa l’8 settembre 2021 dal Consiglio federale, l’IFPDT raccomanda l’uso del certificato light. 

Per quanto concerne la protezione dei dati, l’obbligo del certificato COVID negli spazi interni (p. es. ristoranti, bar e strutture per il tempo libero come musei, biblioteche, zoo, centri fitness, piscine coperte o case da gioco) va considerato proporzionato se costituisce una misura epidemiologicamente necessaria e appropriata per combattere la pandemia. Fornire questa attestazione rientra nella responsabilità dell’ufficio competente, sulle cui conclusioni e valutazioni si basa l’IFPDT.

Per quanto riguarda l’estensione del certificato COVID ai rapporti di lavoro, l’IFPDT prende atto del fatto che i datori di lavoro, nel quadro del loro obbligo di tutela, hanno la facoltà di verificare se i loro collaboratori sono in possesso di un certificato, ad esempio per attuare misure di protezione o piani di test. L’IFPDT considera positivo il fatto che sia menzionata esplicitamente anche la possibilità di ricorrere al certificato light. Dal punto di vista della protezione dei dati, questa opzione va sistematicamente preferita quando è irrilevante se una persona è stata testata, vaccinata o è guarita.

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Ultima modifica 24.07.2024

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