06.04.2023 - Esclusione della legge sulla trasparenza per il tramite del diritto di necessità

Esclusione della legge sulla trasparenza per il tramite del diritto di necessità

06.04.2023 - Nell’ordinanza di necessità del 16 marzo 2023 concernente mutui supplementari a sostegno della liquidità e la concessione da parte della Confederazione di garanzie in caso di dissesto per mutui a sostegno della liquidità erogati dalla Banca nazionale svizzera a banche di rilevanza sistemica, il Consiglio federale ha fra l’altro decretato che l’accesso ai documenti ufficiali in virtù della legge sulla trasparenza è escluso. L’esclusione, per il tramite di un’ordinanza di necessità, dei diritti di accesso garantiti ai cittadini dalla legge sulla trasparenza solleva questioni giuridiche di fondo.

Poco dopo la fase pandemica caratterizzata da decisioni fondate sul diritto di necessità e il piano di salvataggio per le aziende elettriche, il Consiglio federale, emanando l’ordinanza del 16 marzo 2023, ha nuovamente escluso dalla legge sulla trasparenza una serie di attività che ha trasferito all’Amministrazione tramite il diritto di necessità. Entrambi i casi possono comportare l’impiego di denaro pubblico nell’ordine di miliardi di franchi.

Il modo di procedere del Consiglio federale solleva questioni giuridiche di fondo: dai motivi addotti per l’emanazione del diritto di necessità a sostegno del settore elettrico e di quello finanziario, fondandosi direttamente sulla Costituzione federale, in nessuno dei casi citati è possibile dedurre l’esigenza, stando alle informazioni attualmente in possesso dell’IFPDT, di escludere anche il diritto dei cittadini di conoscere l’azione condotta dall’amministrazione nell’ambito del diritto di necessità. Se non risulta indispensabile limitare i diritti dei cittadini derivanti dalla legge sulla trasparenza tramite il diritto di necessità, ci si può chiedere da quale base legale il Consiglio federale fonda il diritto di abrogare una legge federale mediante ordinanza.

Se la legge sulla trasparenza avesse conservato la sua validità, in entrambi i casi l’Amministrazione federale avrebbe avuto la possibilità di limitare l’accesso ai documenti ufficiali appellandosi alla protezione di interessi pubblici o privati contemplati dalla legge o perlomeno di differire l’accesso fintanto che l’Assemblea federale non avesse deliberato, nell’ambito del processo legislativo ordinario, l’esclusione della trasparenza dell’Amministrazione e, in caso di decisione in tal senso, l’avesse iscritta in una legge formale. 

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Ultima modifica 24.07.2024

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