Bodycam - L’IFPDT vieta alla BLT Baselland Transport AG il trattamento dei dati
Con decisione del 29 settembre 2026, l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) ha concluso l’inchiesta nei confronti della Baselland Transport AG (BLT) in merito all’utilizzo delle bodycam.
A seguito della copertura mediatica sull’uso delle telecamere indossabili (bodycam) da parte della Baselland Transport AG (BLT), il 26 febbraio 2026 l’IFPDT ha avviato un’inchiesta nei confronti di questa società di trasporti ai sensi degli articoli 49 e seguenti della LPD. L’IFPDT constata che la BLT – oltre alla sorveglianza già in atto tramite telecamere fisse – registra immagini in movimento e voci dei viaggiatori e del personale di bordo mediante bodycam. Tuttavia, alla luce dei requisiti stabiliti dal del Tribunale federale in merito al livello normativo e alla densità normativa delle disposizioni autorizzative corrispondenti, l’utilizzo delle bodycam non può basarsi né sulla legge sul trasporto dei viaggiatori (LTV), né sulla relativa ordinanza di esecuzione, né su altri atti normativi federali. Il trattamento dei dati personali derivante dall’impiego delle bodycam viola quindi il principio di liceità ai sensi della LPD. Di conseguenza, l’IFPDT ha ordinato alla BLT di porre fine ai trattamenti di dati personali in questione e di cancellare tutti i dati personali raccolti e trattati tramite bodycam.
L’IFPDT riconosce l’interesse fatto valere dalla BLT di proteggere i viaggiatori, i collaboratori e la propria infrastruttura. Tuttavia, per tutelare tale interesse, le aziende di trasporto non possono interferire con i diritti fondamentali e i diritti della personalità dei milioni di viaggiatori interessati quotidianamente e del personale di bordo ricorrendo a nuove misure aggiuntive a loro discrezione. Il fondamentale bilanciamento tra l’utilità di nuove misure supplementari di sorveglianza dei trasporti pubblici e le gravi violazioni dei diritti fondamentali che ne derivano spetta al legislatore e all’autorità normativa e non può quindi essere lasciata alle aziende di trasporto.
Se ciascuna delle oltre 130 imprese di trasporto titolari di una concessione federale potesse regolamentare a proprio piacimento l’impiego di nuove misure aggiuntive che ritiene opportune, ciò porterebbe a un mosaico opaco di regolamenti e pratiche di sorveglianza, il che comprometterebbe la certezza del diritto e minerebbe il diritto all’autodeterminazione informativa dei viaggiatori. Di conseguenza, l’Incaricato accoglie con favore i lavori in corso del Consiglio federale volti a stabilire una regolamentazione temporanea delle nuove possibilità tecniche di sorveglianza nei trasporti pubblici. L’autorizzazione di tali possibilità di sorveglianza e la definizione dei loro limiti giuridici devono innanzitutto essere limitate nel tempo nell’ambito di una modifica dell’ordinanza. Quest’ultima deve, come previsto dall’art. 35 LPD, portare, entro un termine di cinque anni, a un precisamento della norma di autorizzazione nella LTV da parte del legislatore.