Visto Schengen e dati personali (Foglietto VIS)
Il sistema C-VIS permette lo scambio di dati sui visti all’interno dello spazio Schengen. Comprende un sistema informatico centrale (C-VIS) e un’infrastruttura comunicativa che collega il sistema centrale con i sistemi di visto nazionali degli Stati membri (N-VIS).

Cosa è il sistema centrale d’informazione visti (C-VIS)?
Il sistema C-VIS permette lo scambio di dati sui visti all’interno dello spazio Schengen. Comprende un sistema informatico centrale (C-VIS) e un’infrastruttura comunicativa che collega il sistema centrale con i sistemi di visto nazionali degli Stati membri (N-VIS). Il C-VIS mette in rete i consolati nei Paesi terzi, le autorità di migrazione e tutti i valichi delle frontiere esterne dello spazio Schengen. Attualmente la banca dati comprende informazioni sui visti per soggiorni di breve durata nello spazio Schengen (fino a 90 giorni entro un periodo di 180 giorni). Il sistema serve sia a fini di identificazione e verifica sia al confronto biometrico di impronte digitali.
Il C-VIS è stato istituito con la decisione 2004/512/CE del Consiglio dell’8 giugno 2004 e completato con il regolamento (CE) n. 767/2008 del 9 luglio 2008 (regolamento VIS). Nel 2021 il quadro giuridico del VIS è stato riformato con l’adozione del regolamento (UE) 2021/1134 (regolamento VIS modificato) e del regolamento (UE) 2021/1133 al fine di consentire il confronto con sistemi di informazione aggiuntivi. Il C-VIS contiene i dati sui visti raccolti da tutti gli Stati per i quali è entrato in vigore il regolamento (CE) n. 767/2008 (art. 109a cpv. 1 legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, LStrI, RS 142.20).
Cosa è il sistema nazionale d’informazione visti (ORBIS) e quali dati contiene?
ORBIS è il sistema nazionale d’informazione visti svizzero (visti A, C e D). Serve a trattare i dati relativi alle domande di visto, a trasferire i dati nel C-VIS (visti A e C) e ad accedere ai dati del C-VIS (cfr. art. 4 ordinanza VIS, OVIS, RS 142.512). Contiene informazioni sui richiedenti il visto, sui visti richiesti, rilasciati, annullati, revocati o prorogati, sulle domande ritirate o respinte, l’immagine del volto nonché i collegamenti con altre domande di visto. I dati registrati sono conservati al massimo cinque anni (art. 26 cpv. 1 OVIS).
Quali autorità possono accedere al sistema d’informazione visti?
Le autorità seguenti hanno accesso online ai dati del C-VIS (art. 109a cpv. 2 LStrI):
- la Segreteria di Stato della migrazione (SEM), le rappresentanze svizzere all’estero e le missioni, le autorità cantonali di migrazione competenti in materia di visti e le autorità comunali cui i Cantoni hanno delegato queste competenze, la Segreteria di Stato e la Direzione politica del DFAE, il Corpo delle guardie di confine [nuovo: Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, UDSC] e i posti di confine delle polizie cantonali: nell’ambito della procedura di rilascio dei visti;
- la SEM: al fine di determinare lo Stato responsabile dell’esame di una domanda d’asilo in applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013, nonché nell’ambito dell’esame di una domanda d’asilo qualora il trattamento della domanda competa alla Svizzera;
- il Corpo delle guardie di confine [nuovo: UDSC] e le autorità cantonali di polizia incaricate del controllo alle frontiere esterne dello spazio Schengen: al fine di effettuare i controlli ai valichi delle frontiere esterne e sul territorio svizzero;
- il Corpo delle guardie di confine [nuovo: UDSC] e le autorità cantonali e comunali di polizia che procedono a controlli delle persone: al fine di identificare le persone che non adempiono o non adempiono più alle condizioni d’entrata o di soggiorno nel territorio svizzero.
Le autorità seguenti possono chiedere determinati dati del C-VIS al punto di accesso centrale (Centrale operativa di fedpol), conformemente alla decisione 2008/633/GAI, ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi:
- l’Ufficio federale di polizia (fedpol);
- il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC);
- il Ministero pubblico della Confederazione (MPC);
- le autorità cantonali di polizia, le autorità comunali di polizia delle Città di Zurigo, Winterthur, Losanna, Chiasso e Lugano e le autorità di perseguimento penale, per il tramite delle autorità cantonali di polizia.
Quali sono i diritti della persona interessata per quanto concerne i dati trattati nel C-VIS e in ORBIS?
Diritto all’informazione (art. 32 OVIS)
Al momento del rilevamento dei dati suoi personali, compresi i dati biometrici, il richiedente è informato per scritto dell’identità e delle coordinate del titolare del trattamento, delle finalità del trattamento dei dati in ORBIS e nel C-VIS, dei destinatari o delle categorie di destinatari ai quali sono comunicati dati personali, della durata di conservazione dei dati in ORBIS e nel C-VIS, del carattere obbligatorio della registrazione dei dati per l’esame della domanda, dell’esistenza del diritto d’accesso, di rettifica e di cancellazione dei dati, delle procedure da seguire per esercitare tali diritti e delle coordinate dell’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT). Le informazioni figurano anche sul modulo di domanda del visto Schengen.
Diritto d’accesso (art. 31 cpv. 1 OVIS in combinato disposto con art. 41 LPD)
Chiunque ha il diritto di sapere se i suoi dati sono trattati nel C-VIS e/o in ORBIS e, se del caso, di accedere a tali dati. La domanda può essere presentata all’autorità competente di un qualsiasi Stato Schengen. L’accesso può essere limitato o rifiutato se lo esige un interesse pubblico preponderante, in particolare la sicurezza interna o esterna della Svizzera o se la comunicazione delle informazioni rischia di compromettere lo scopo di un’inchiesta penale o di un’altra procedura d’inchiesta.
Per quanto concerne il C-VIS la persona interessata è inoltre informata in merito a quale Stato membro ha trasferito i dati nel C-VIS. L’accesso ai dati è tuttavia accordato soltanto da uno Stato membro.
In Svizzera la domanda può essere presentata per scritto direttamente alla SEM. La persona che presenta la domanda deve identificarsi (fornendo una copia del passaporto o della carta d’identità). Le informazioni sono fornite per scritto e gratuitamente. Le domande presentate presso un consolato svizzero sono trasmesse alla SEM.
Indirizzo SEM
Segreteria di Stato della migrazione (SEM)
Consulente per la protezione dei dati
Quellenweg 6
CH-3003 Berna
www.sem.admin.ch
In Svizzera di norma le informazioni sono fornite entro 30 giorni dalla ricezione della domanda conforme (presentata per scritto e con copia di un documento d’identità).
Una lettera modello è scaricabile qui:
Diritto di rettifica e di cancellazione dei dati (art. 31 cpv. 4 OVIS)
Chiunque ha il diritto di chiedere che eventuali dati errati che riguardano la sua persona registrati nel C-VIS o in ORBIS siano rettificati o cancellati.
La domanda di rettifica di dati errati registrati nel C-VIS può essere trasmessa all’autorità competente di un qualsiasi Stato Schengen. Se la domanda è trasmessa a uno Stato che non è lo Stato responsabile, l’autorità che ha ricevuto la domanda si mette in contatto con l’autorità competente dello Stato responsabile entro 14 giorni. Lo Stato responsabile esamina la correttezza e la legittimità dei dati entro un mese. Lo Stato responsabile conferma per scritto l’avvenuta rettifica o cancellazione dei dati alla persona interessata o le comunica i motivi per cui non è disposto a rettificare o cancellare i dati. In quest’ultimo caso lo Stato membro responsabile comunica alla persona interessata anche a quale autorità può rivolgersi per promuovere un’azione o presentare un ricorso e se il diritto nazionale prevede l’assistenza da parte dell’autorità nazionale di protezione dei dati.
In Svizzera le domande di rettifica o cancellazione vanno presentate alla SEM (v. indirizzo sopra).
Una lettera modello è scaricabile qui:
A chi ci si può rivolgere per ricevere assistenza nell’ambito di una domanda di accesso, rettifica o cancellazione oppure se una domanda è rifiutata?
Se la domanda è rifiutata, la SEM invia una decisione contro cui è possibile presentare un ricorso entro 30 giorni presso il Tribunale amministrativo federale (prima istanza) ed eventualmente presso il Tribunale federale (seconda istanza).
Per ricevere assistenza nell’ambito di una domanda di accesso, rettifica o cancellazione di dati è possibile rivolgersi all’IFPDT.
Chi sorveglia il trattamento dei dati registrati nel C-VIS e in ORBIS?
In ogni Stato Schengen un’autorità di controllo nazionale vigila sulla legittimità del trattamento dei dati personali nel C-VIS nello Stato in questione e la loro trasmissione al e dal C-VIS. In Svizzera la vigilanza sui trattamenti menzionati da parte delle autorità federali è di competenza dell’IFPDT. La vigilanza sulle autorità cantonali e comunali è invece di competenza della rispettiva autorità cantonale di protezione dei dati.
Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’IFPDT e alle autorità cantonali di protezione dei dati:
Formlario di contatto per persone interessate in relazione a Schengen/Dublino
Siete stati colpiti da una violazione dei dati in relazione a Schengen/Dublino e volete segnalarcela?
Ulteriori informazioni sullo spazio Schengen:
Contatto
Feldeggweg 1
Svizzera - 3003 Berna
Per domande relative alla protezione dei dati, la nostra hotline è a vostra disposizione dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11:30.