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Fotocamere per il monitoraggio della fauna selvatica

Il numero delle fotocamere per il monitoraggio della fauna selvatica (fototrappole) è in continuo aumento, ed è possibile che a venire fotografati non siano solo animali, ma anche passanti, sportivi o raccoglitori di funghi. L’impiego di queste fotocamere può quindi rappresentare una violazione della sfera privata dei cittadini.

Le fototrappole sono installate da privati, autorità o enti di ricerca. Il Codice civile (art. 699 CC) garantisce un diritto generale di accesso al bosco, perciò gli utilizzatori di fototrappole devono presumere che non solo degli animali, ma anche delle persone potrebbero entrare nell’area di ripresa dell’apparecchio ed essere fotografate. Nel caso in cui questo si verifichi, si applicano le prescrizioni in materia di protezione dei dati.

Le fotocamere installate da autorità cantonali o università sottostanno alla legge cantonale sulla protezione dei dati e alla relativa vigilanza. L’utilizzo di fototrappole a scopo privato sottostà invece alla legge federale sulla protezione dei dati (LPD).

I privati che impiegano una fototrappola devono rispettare i principi della trasparenza, della destinazione vincolata e della proporzionalità (art. 6 LPD). Come motivo giustificativo possono fare riferimento all’art. 31 cpv. 2 lett. e LPD, ovvero al trattamento di dati personali (eventualmente raccolti) per scopi impersonali. Questo può per esempio essere il caso di ricerche volte a redigere un inventario o a monitorare la fauna.

Per poter invocare tale motivo giustificativo, occorre tuttavia rispettare le regole indicate qui di seguito.

  • Nel limite del possibile, le fototrappole vanno posizionate in luoghi poco frequentati dall’uomo e a un’altezza ridotta, così da ridurre al minimo il rischio di scattare fotografie di persone identificabili.
  • È vietato conservare, trasmettere o pubblicare fotografie di persone effettuate con una fototrappola, e lo stesso vale per la diffusione di informazioni personali ottenute tramite tali fotografie. Tutte le fotografie di persone identificabili vanno distrutte o anonimizzate. Eventuali risultati di ricerca possono essere pubblicati solo se non è possibile risalire ai diretti interessati.
  • Per adempiere all’obbligo di informazione conformemente all’art. 19 LDP, l’utilizzatore è tenuto a indicare in modo adeguato la presenza e lo scopo delle fotocamere (p. es. «monitoraggio della fauna selvatica» o «ricerca sulle abitudini degli animali selvatici») oltre che a fornire la propria identità e le proprie informazioni di contatto.

Se una persona viene fotografata da una fototrappola, può avvalersi delle azioni civili di cui all’art. 32 LPD o all’art. 28a del Codice civile. In particolare, può esigere che le registrazioni vengano distrutte senza essere trasmesse a terzi.

È da tenere presente che oltre alle prescrizioni in materia di protezione dei dati possono applicarsi anche prescrizioni cantonali particolari. Per esempio, il Cantone del Vallese e il Cantone dei Grigioni hanno emanato prescrizioni che vietano l’utilizzo di fototrappole per la caccia (art. 32 cpv. 7 Ausführungsreglement zum Jagdgesetz des Kantons Wallis e art. 6 dell’ordinanza del Cantone dei Grigioni relativa all’esercizio della caccia).

Il Consiglio federale ha già riferito al Parlamento la propria posizione in merito a questa questione: