Presa di posizione dell’IFPDT nella consultazione 2025/99: Revisione parziale della legge sulle telecomunicazioni (LTC) nel settore della radiocomunicazione mobile
Il 12 dicembre 2025 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) di avviare la procedura di consultazione sulla revisione parziale della legge sulle telecomunicazioni (LTC). Il progetto di revisione mira a rafforzare la copertura delle radiocomunicazioni mobili in Svizzera.
In linea di principio, se un progetto di atto legislativo riguarda la protezione dei dati o il principio di trasparenza, l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) deve essere consultato nell’ambito della consultazione degli uffici. Nel caso presente non è stato consultato, sebbene il progetto contenga una disposizione speciale riservata ai sensi dell’art. 4 let. b della legge federale sul principio di trasparenza dell’amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras; RS 152.3), ovvero l’art. 24f cpv. 3 LTC, che recita:
«3 Concede l’accesso ai dati relativi agli impianti di radiocomunicazione mobile che gli sono stati comunicati ai sensi dell’articolo 59 e delle disposizioni del diritto federale in materia di protezione ambientale circa la protezione dalle radiazioni non ionizzanti; l’accesso non è consentito se può mettere a rischio la sicurezza interna o esterna della Svizzera. »
Non essendo stato invitato a esprimersi durante la consultazione degli uffici, l’IFPDT ha preso posizione nella procedura di consultazione. L’IFPDT ha richiesto la soppressione dell’ultima frase dell’art. 24f cpv. 3 LTC, in quanto dubita che l’accesso possa essere negato o limitato sulla base di tale motivo alla luce della giurisprudenza del Tribunale amministrativo federale. Inoltre, ha commentato alcuni passaggi del rapporto esplicativo che, a suo avviso, non sono compatibili con il principio di trasparenza. Infine, tenendo conto delle spiegazioni fornite nel rapporto esplicativo, in particolare della volontà di favorire la trasparenza e di facilitare l’accesso, ha suggerito la possibilità di introdurre una disposizione che preveda la pubblicazione attiva delle informazioni.