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Pubblicato il 13 novembre 2025

Prese di posizione nelle consultazioni

Prima di avviare una procedura di consultazione, il dipartimento o l'ufficio responsabile invita le unità amministrative interessate, in una consultazione degli uffici (art. 4 OLOGA), ad esprimere il proprio parere sul progetto di consultazione. Sono considerate interessate le unità amministrative che hanno un collegamento specifico con l'affare, nonché i servizi competenti per la valutazione degli aspetti finanziari, giuridici o formali. Se un affare riguarda il principio di trasparenza, occorre consultare anche l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT).

Se non viene invitato ad esprimersi nell'ambito della consultazione degli uffici, nonostante la questione contenga riferimenti al principio di trasparenza, se lo ritiene necessario l’IFPDT prende posizione nella procedura di consultazione. L’IFPDT vi si esprime anche quando una divergenza esistente tra il dipartimento o l'ufficio e l'IFPDT non è stata correttamente riportata nei documenti oggetto della consultazione.