Registrazione di
La registrazione illecita di una conversazione può costituire un’infrazione non solo alla legge federale sulla protezione dei dati ma anche al Codice penale.
- Applicabilità della legge federale sulla protezione dei dati (LPD) e del Codice penale (CP)
- Registrazioni di conversazioni non telefoniche
- Registrazioni di conversazioni telefoniche non passibili di pena
- Quando una registrazione di conversazioni telefoniche è passibile di pena
- Diritti degli interessati
Applicabilità della legge federale sulla protezione dei dati (LPD) e del Codice penale (CP)
La registrazione di conversazioni sottostà alle disposizioni della LPD in quanto comporta il trattamento di dati personali, ma è anche oggetto di disposizioni del CP. Per questo motivo sono applicabili ambedue gli atti normativi. L’autore di una registrazione illecita di conversazioni può quindi non soltanto incorrere in una sanzione penale secondo il CP ma anche essere chiamato a soddisfare i diritti degli interessati sanciti dalla LPD. Lo schema «Conseguenze penali e civili della registrazione di una conversazione» mostra in maniera sintetica l’interazione tra LPD e CP.
"Conseguenze penali e civili della registrazione di una conversazione (PDF, 314 kB, 10.05.2023)"
Registrazioni di conversazioni non telefoniche
Chiunque, senza l’assenso degli altri interlocutori, ascolta, con un apparecchio d’intercettazione, o registra, su un supporto del suono, una conversazione non pubblica cui partecipi o non, viola il Codice penale (art. 179bis e art. 179ter CP) e può rendersi punibile.
Per l’impunibilità è cruciale che ci sia un consenso valido, il quale deve informare nel modo più chiaro e trasparente possibile sulla registrazione della conversazione e il suo scopo. È importante che il consenso sia ottenuto prima della registrazione, in modo che l'interessato possa opporsi ad essa.
Registrazioni di conversazioni telefoniche non passibili di pena
Il CP dichiara impunibile la registrazione di conversazioni telefoniche nei seguenti due casi:
1. quando le conversazioni avvengono con servizi d’assistenza, di salvataggio o di sicurezza; (art. 179quinquies cpv. 1 lett. a CP) e
2. quando avvengono in ambito di relazioni commerciali e hanno come oggetto ordinazioni, mandati, prenotazioni o analoghe operazioni preliminari (art. 179quinquies cpv. 1 lett. b CP).
Dal punto di vista del diritto della protezione dei dati, questa impunità prevista dal CP significa che è possibile invocare un motivo di giustificazione ai sensi dell'art. 31 cpv. 1 LPD. Pertanto, nei due casi citati, il consenso degli interessati non è necessario.
Quando una registrazione di conversazioni telefoniche è passibile di pena
Va osservato che la disposizione dell'art. 179quinquies cpv. 1 lett. b CP si riferisce a situazioni di conversazione molto specifiche. Secondo essa, una conversazione può essere registrata senza informazioni preliminari solo se riguarda ordini, mandati, prenotazioni e «analoghe operazioni preliminari» che, come è stato precisato in Consiglio nazionale, consistono in «transazioni di massa». La ragione addotta per non fornire informazioni in questi casi è che in alcuni di essi è necessario procedere rapidamente alla registrazione e che renderla nota, eventualmente anche in diverse lingue (ad esempio nel settore del turismo), sarebbe troppo dispendioso in termini di tempo.
Le agevolazioni previste dalla disposizione sono quindi limitate alle situazioni di conversazione in cui il contesto riguarda esclusivamente una specifica «operazione preliminare» di massa e vi è una certa «urgenza» per la sua attuazione. Pertanto, la registrazione di chiamate tramite una «linea diretta» o una «prenotazione» rientra chiaramente in questa situazione. Al contrario, non è consentito registrare la chiamata senza informare il partecipante quando essa riguarda un reclamo o simili. Lo stesso vale se, ad esempio, le trattative più ampie vengono condotte per telefono: in questo caso è ragionevole informare senza ulteriori indugi se si effettua la registrazione.
Per quanto riguarda le registrazioni che possono essere effettuate impunemente senza informazioni preliminari, vale una rigorosa vincolazione dello scopo: possono essere utilizzate solo per assicurare le prove e la loro divulgazione a terzi rimane punibile; va inoltre sottolineato che nemmeno la loro analisi a fini che non siano probatori è consentita. Ciò esclude la possibilità che le registrazioni effettuate sulla base dell'art. 179quinquies cpv. 1 CP siano impiegate, ad esempio, a scopi di marketing. Se devono essere effettuate analisi di questo tipo o se le registrazioni devono essere utilizzate a fini formativi o per monitorare il comportamento di vendita dei dipendenti, serve tuttora un'informazione preliminare.
Diritti degli interessati
Se ritenete che una vostra conversazione sia stata registrata (illecitamente), potete presentare una cosiddetta «domanda di accesso». Avete il diritto di sapere quali dati vi riguardano, per quale scopo sono stati raccolti e da dove provengono. Se le registrazioni sono illegali dal punto di vista della legislazione sulla protezione dei dati, l’attore può far cancellare o rettificare la registrazione e chiedere il risarcimento e un’indennità per torto morale. Le modalità di presentazione di una domanda di accesso sono riportate al seguente link: «Diritto d'accesso».
Se si ritiene che una conversazione violi le disposizioni del CP, è necessario presentare una querela per il perseguimento penale del reato. In questo caso, si applicano le disposizioni del diritto penale e non quelle della LPD.
Altri temi
Ultima modifica 24.07.2024