Trattamento dei dati da parte del datore di lavoro

 

 

Trattamento dei dati da parte del datore di lavoro

Quali sono i dati che
il datore di lavoro è autorizzato a trattare? Come deve procedere?

Nelle relazioni di lavoro rette dal diritto privato, il datore di lavoro tratta una mole notevole di dati personali dei suoi impiegati, fra cui loro dati degni di particolare protezione e loro profili. Egli è tuttavia tenuto nel contempo a proteggere e a rispettare la personalità dei suoi impiegati.

Anche se il datore di lavoro è il principale responsabile della protezione dei dati sul luogo di lavoro, gli impiegati o i futuri impiegati possono da parte loro assicurarsi che i dati che li concernono siano trattati secondo le regole e cancellati entro i termini prescritti. I trattamenti di dati devono essere adeguati e funzionali. Il rapporto di fiducia tra il datore di lavoro e l’impiegato determina la qualità del lavoro fornito nell’impresa; è quindi d’importanza fondamentale che il datore di lavoro informi costantemente e in modo dettagliato l’impiegato riguardo ai trattamenti dei suoi dati svolti e ai diritti di cui egli dispone.

In virtù dell’articolo 328 capoverso 1 del Codice delle obbligazioni (CO), il datore di lavoro deve, nelle relazioni di lavoro, proteggere e rispettare la personalità dell’impiegato. Questa disposizione comporta un obbligo generale di assistenza del datore di lavoro nei confronti del suo impiegato, in contropartita al dovere di fedeltà dell’impiegato di cui all’articolo 321a CO. Il datore di lavoro deve astenersi dal commettere qualsiasi lesione della personalità che non sia giustificata dal contratto di lavoro. L'articolo 328b CO completa la legge federale sulla protezione dei dati (LPD) stabilendo il tipo di informazioni sugli impiegati di cui è consentito il trattamento da parte del datore di lavoro. Secondo l’articolo 328b CO possono essere trattati dati concernenti il lavoratore unicamente se si riferiscono all’idoneità lavorativa o sono necessari per l’esecuzione del contratto di lavoro. Questa norma, emanata specificamente per il contratto di lavoro, precisa i principi generali inerenti al trattamento dei dati, in particolare il principio della proporzionalità. Una deroga all’articolo 328b CO non è in alcun caso consentita a svantaggio dell’impiegato, anche qualora quest’ultimo vi acconsenta (art. 362 CO).

Salvo per quanto disposto dall’articolo 328b CO, il datore di lavoro deve addurre altri motivi giustificativi per il trattamento di dati (p. es. il consenso dell’impiegato, un interesse preponderante privato o pubblico o la legge, cfr. art. 31 LPD; va tuttavia osservato che, a causa della loro subordinazione nei confronti del datore di lavoro, molto raramente gli impiegati sono in grado di accordare, rifiutare o revocare liberamente il loro consenso) e rispettare i principi generali in materia di protezione dei dati evitando in tal modo di ledere illecitamente la personalità dei suoi impiegati (art. 30 LPD) e di esporsi ad azioni (art. 32 LPD) o all’intervento dell’IFPDT qualora determinate condizioni siano adempite (art. 49 LPD), fatte salve altre vie legali previste dalla legislazione speciale (art. 179 e segg. del Codice penale, art. 59 della legge sul lavoro). Il giudice decide nella fattispecie se vi è un motivo giustificativo o no.  

Si applicano inoltre le disposizioni della LPD. Il trattamento di dati da parte del datore di lavoro privato è retto principalmente dai principi generali definiti in materia (art. 6 – 8 LPD), dalle disposizioni concernenti il diritto d’accesso (art. 25 e 26 LPD) e dalle disposizioni sul trattamento di dati personali da parte di privati (art. 30 e segg. LPD).

La LPD prevede anche ulteriori obblighi del datore di lavoro se sono soddisfatte determinate condizioni (p. es. art. 12 LPD: obbligo di tenere un registro delle attività di trattamento; art. 14: obbligo di designare un rappresentante in Svizzera qualora il titolare privato del trattamento abbia sede o domicilio all’estero; articoli 19 – 21: obbligo di informare sulla raccolta di dati personali e nel caso di decisione individuale automatizzata, art. 22: obbligo di procedere a un’analisi d’impatto relativa alla protezione dei dati personali qualora il trattamento previsto possa comportare un rischio elevato per la personalità o i diritti fondamentali della persona interessata; art. 24: obbligo di notifica delle violazioni della sicurezza dei dati).

Le agenzie di collocamento e i prestatori (datori di lavoro) sottostanno alle disposizioni della legge sul collocamento (LC) e della relativa ordinanza (OC), segnatamente agli articoli 19 e 47 OC. 

Domande frequenti (esempi selezionati)

Accesso alla posta elettronica dei collaboratori

L’accesso da parte di un datore di lavoro alla posta elettronica dei suoi impiegati solleva numerosi interrogativi.

Registrazione di conversazioni

La registrazione illecita di una conversazione può costituire un’infrazione non solo alla legge federale sulla protezione dei dati ma anche al Codice penale.

Videosorveglianza sul posto di lavoro

Le installazioni di videosorveglianza possono pregiudicare il benessere, la salute psichica e la produttività dei collaboratori. Esse devono quindi essere previste soltanto se l’obiettivo perseguito non può essere raggiunto con misure meno invasive.

Sorveglianza telefonica sul luogo di lavoro

Le condizioni per un’attuazione della sorveglianza telefonica sul posto di lavoro sollevano numerose questioni.

Domande sulla protezione dei dati

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Innovazioni principali

Qui potete trovare le informazioni sulla LPD, entreta in vigore l'1.9.2023.

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Ultima modifica 24.04.2023

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