Videosorveglianza sul posto di lavoro

Videosorveglianza
sul posto di lavoro

La videosorveglianza è impiegata in numerose aziende della ristorazione o del commercio, spesso per proteggersi contro il furto o per prevenire atti di vandalismo. Per lo più si dimentica tuttavia che viene filmato anche il personale, suscitando interrogativi di legittimità in materia di protezione dei dati.

Impiego sempre più frequente della videosorveglianza

 

L’esperienza rivela che l’apparecchiatura di videosorveglianza, sempre più diffusa con le webcam, suscita malessere fra i lavoratori. Questi apparecchi possono pregiudicare il benessere, la salute psichica e, di conseguenza, l’idoneità al lavoro del personale. È pertanto nell’interesse di tutti gli attori impiegare gli apparecchi di videosorveglianza soltanto se misure meno radicali non permettono di conseguire l’obiettivo previsto.

Quadro legale 

È vietato impiegare sistemi di controllo per sorvegliare il comportamento degli impiegati. Se è necessario ricorrervi per un’altra ragione (controllo della prestazione, della produzione o della sicurezza), il sistema di sorveglianza o di controllo dovrà essere approntato in modo tale da non pregiudicare la salute e la libertà di movimento degli impiegati.

Quando s’installa un sistema di sorveglianza in un’azienda occorre tenere conto dell’articolo 31 della legge federale sulla protezione dei dati (LPD), secondo cui una lesione della personalità è illecita se non è giustificata dal consenso della persona interessata, da un interesse preponderante privato o pubblico oppure dalla legge. Devono inoltre essere rispettati anche i principi della proporzionalità, della buona fede e della trasparenza (art. 6 LPD).

Occorre sottolineare che nei rapporti di lavoro la validità del consenso è limitata, poiché la libertà di scelta è condizionata dal rapporto di subordinazione. D’altronde i collaboratori devono essere informati prima che la sorveglianza sia messa in atto (dovere di informare derivante dal principio di trasparenza). I collaboratori devono anche sapere che possono esercitare in qualsiasi momento il diritto d’accesso ai sensi dell’articolo 25 LPD. Il datore di lavoro può trattare dati soltanto se questi concernono l’idoneità del lavoratore a svolgere il suo lavoro o se sono necessari all’esecuzione del contratto di lavoro (art. 328b CO). 

Il datore di lavoro deve proteggere la salute e la personalità del lavoratore (art. 328 CO). È vietato impiegare sistemi di videosorveglianza per sorvegliare in modo mirato il comportamento del lavoratore (art. 26 cpv. 1 dell’ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro, OLL 3), perché costituirebbe una violazione della sua personalità. La salute di un impiegato può essere minacciata anche quando la sorveglianza è permanente, creando una situazione di continua pressione. D’altronde una sorveglianza non segnalata (nascosta) dei lavoratori lede il principio della buona fede (art. 6 cpv. 2 LPD). Se è necessaria per altre ragioni, la videosorveglianza deve essere organizzata in modo tale da non nuocere alla salute e alla libertà di movimento degli impiegati.

Presupposti per una videosorveglianza sul posto di lavoro

Di principio le installazioni di videosorveglianza possono essere impiegate sul posto di lavoro soltanto se l’obiettivo perseguito non può essere raggiunto con misure meno invasive. Una videosorveglianza può essere giustificata da motivi organizzativi, di sicurezza o di gestione della produzione. Il lavoratore non deve essere filmato dalla videocamera, se non eccezionalmente, perché ciò può pregiudicare la sua salute. L’istallazione di videocamere di sorveglianza può essere prevista all’esterno degli edifici e nei parcheggi, nelle vie d’accesso e negli ingressi, nei corridoi, presso macchine e installazioni pericolose, nelle camere blindate, presso installazioni d’equipaggiamento a gas all’aperto, nei magazzini di merci pericolose o preziose o presso gli sportelli di banca. Se sono coinvolti luoghi pubblici occorre prima chiarire con il Comune se sia necessaria un’autorizzazione. I settori sorvegliati devono essere segnalati con cartelli o pittogrammi.

A scopo formativo può essere autorizzata una videosorveglianza temporanea degli impiegati. Quest’ultima è compatibile con la protezione della personalità se gli impiegati sono informati sui momenti durante i quali sono filmati. La registrazione deve durare il meno possibile e non deve essere utilizzata per sorvegliare il comportamento degli impiegati.
La conservazione delle registrazioni deve essere limitata nel tempo. La durata di conservazione dei dati dipende dallo scopo della sorveglianza. Di regola le registrazioni devono essere cancellate entro 24-72 ore.

Se l’istallazione di una videosorveglianza è assolutamente necessaria, raccomandiamo l’impiego di tecnologie rispettose della vita privata come filtri di sfocatura. Questi filtri sfocano in tempo reale i volti delle persone filmate, garantendo in tal modo il rispetto della sfera privata. Ma anche quando utilizza filtri di sfocatura, la videosorveglianza deve essere giustificata (art. 31 LPD).

Videosorveglianza in caso di reato o di sospetto di reato

La sorveglianza di un impiegato è autorizzata in caso di reato o di sospetto di reato, se questa misura è ordinata da un giudice o nel quadro di un’inchiesta di polizia giudiziaria in seguito a una denuncia contro ignoti. L’esercizio del diritto d’accesso nel quadro di un procedimento in corso non è più retto dalla LPD, ma dalle regole di procedura (Codice di procedura penale, CPP). Una videosorveglianza può anche essere attuata in caso di sospetto concreto di reato. Spetta al tribunale competente decidere se le registrazioni video possono essere utilizzate come prova.

Diritti delle persone coinvolte

Se si sente leso nella propria personalità, un collaboratore può avviare un’azione civile contro il proprio datore di lavoro conformemente all’articolo 32 LPD e in combinato disposto con gli articoli 28, 28a e 28g–28l del Codice civile (CC). Egli può chiedere il divieto del trattamento dei dati e della loro comunicazione a terzi nonché la rettifica, la cancellazione o la distruzione dei dati (art. 32 cpv. 2-4 LPD). Chiunque ha il diritto di chiedere se sono trattati dati che lo concernono e sotto quale forma (diritto d’accesso, art. 25 LPD).

Possono essere presentate anche denunce penali. In caso di violazione dell’articolo 26 OLL 3 un lavoratore può rivolgersi all’ispettorato cantonale del lavoro se ritiene che la propria salute è messa in pericolo da una videosorveglianza sul posto di lavoro. 

Esempi concreti

Videosorveglianza nei cantieri

Ai nostri giorni i cantieri sono sempre più videosorvegliati per prevenire i furti e per risparmiare sui costi grazie al controllo dell’avanzamento dei lavori. Spesso lo scopo della videosorveglianza non è comunicato agli impiegati.

La sorveglianza notturna con videocamera è di principio giustificata. L’istallazione della sorveglianza è pertanto impiegata per ragioni di sicurezza (prevenzione dei furti e dei vandalismi) e in assenza di personale. Essa può essere attivata da rilevatori di movimento e non deve però essere gestita a distanza (ad esempio mediante un’app) durante il giorno.

L’uso di una videosorveglianza durante il giorno è problematico. Il suo impiego per controllare l’avanzamento dei lavori deve essere di principio proibito, poiché una sorveglianza sistematica degli impiegati è contraria al principio della proporzionalità (art. 6 cpv. 2 LPD). Un’installazione di sorveglianza può anche essere percepita come uno strumento per sorvegliare il loro comportamento. Anche se informato un impiegato può sentirsi continuamente osservato, tanto più che le videocamere sono spesso dotate di funzioni di zoom che consentono l'identificazione di individui e quindi l'uso improprio dell'installazione per la sorveglianza dei comportamenti.

La registrazione video deve costituire la misura meno invasiva. La videosorveglianza nei cantieri per monitorare l’avanzamento dei lavori può ad esempio essere autorizzata (fatti salvi l’esame e la ponderazione degli interessi caso per caso) se risulta difficile effettuare di persona le ispezioni quotidiane e se le riprese sono necessarie (se l’architetto e il committente devono percorrere una grande distanza per monitorare l’avanzamento dei lavori). Informare le persone coinvolte e garantire che l'accesso alle registrazioni sia regolato in modo restrittivo sono prerequisiti.

Videosorveglianza degli impiegati dei chioschi e della vendita al dettaglio

La videosorveglianza degli impiegati nel settore della vendita al dettaglio viola la loro sfera privata e persino la loro intimità, spesso senza che gli impiegati ne siano informati. Occorre esaminare la situazione caso per caso a seconda del tipo di attività e del campo d’azione dei collaboratori nonché delle dimensioni dell’edificio (sorveglianza soltanto delle attività di cassa o ad esempio anche del rifornimento degli scaffali).

Si può immaginare di sorvegliare un impiegato di un chiosco in caso di reato o di sospetto di reato (sorveglianza contro il furto) se questa misura è ordinata da un’autorità giudiziaria. Generalmente l’IFPDT raccomanda di lasciare, se possibile, alle autorità di polizia l’incarico di accertare eventuali reati e di occuparsi della necessaria videosorveglianza.

L’impiego di una videocamera orientata su un impiegato di cassa e sulla sua postazione di lavoro (nastro trasportatore, alcolici e sigarette) è sconsigliato anche con filtri di sfocatura, poiché può costituire una sorveglianza permanente della persona coinvolta. Se lo scopo perseguito della videosorveglianza è la prevenzione del furto di articoli costosi, è meglio prevedere misure meno invasive, come la messa sotto chiave di alcolici e sigarette.

Se una parte dell’edificio deve assolutamente essere videosorvegliata, gli accessi devono essere limitati e le registrazioni devono essere protette da una parola d’ordine. Il posizionamento e le impostazioni delle telecamere devono essere discussi con il personale, in modo che tutti sappiano quali parti della struttura non sono sorvegliate. In questi casi è necessario utilizzare filtri di sfocatura. Anche le videocamere utilizzate per motivi di sicurezza presso gli sportelli bancari devono essere posizionate in modo da rendere eccezionale la presenza di dipendenti nel campo della videocamera (è fatta salva la videosorveglianza dei clienti e di altri terzi).

Sorveglianza telefonica sul luogo di lavoro

Le condizioni per un’attuazione della sorveglianza telefonica sul posto di lavoro sollevano numerose questioni.

Trattamento dei dati da parte del datore di lavoro

Quali sono le esigenze che il datore di lavoro deve rispettare quando tratta dati personali?

Registrazione di conversazioni

La registrazione illecita di una conversazione può costituire un’infrazione non solo alla legge federale sulla protezione dei dati ma anche al Codice penale.

Mezzi tecnici di sorveglianza sul posto di lavoro

Le aziende che adottano misure di sorveglianza dei propri lavoratori devono rispettare le norme legali concernenti il diritto del lavoro e della protezione dei dati.

Domande sulla protezione dei dati

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Qui potete trovare le informazioni sulla LPD, entreta in vigore l'1.9.2023.

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Ultima modifica 11.05.2023

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