Webcam in aree di accesso comune
Queste spiegazioni riguardano le webcam che riprendono aree di accesso comune (p. es. strade, parcheggi, stazioni, centri commerciali ecc.) in Svizzera. Internet offre attualmente un’ampia scelta delle cosiddette webcam. Si tratta di telecamere che forniscono a determinati intervalli di tempo o su richiesta degli utenti immagini dal vivo, ad esempio, di regioni turistiche.
Quando le webcam sono rilevanti dal punti di vista della protezione dei dati?
La qualità delle immagini riprese dalle webcam varia da un sistema all’altro: alcune telecamere sono fisse e non permettono all’osservatore di privilegiare parti dell’immagine. Altre possono essere manipolate dall’utente consentendogli di ingrandire determinate sezioni. A seconda della tecnica impiegata e del posizionamento della telecamera, sulle immagini riprese è possibile identificare persone.
Se le immagini non contengono dati relativi a persone identificate o identificabili, le disposizioni giuridiche sulla protezione dei dati non sono toccate.
Tuttavia, nel caso in cui possano essere identificate persone, siamo in presenza di un trattamento di dati personali nel senso dell’articolo 5 lettera d LPD. Una persona è identificabile anche se i dati ad essa riferiti non sono inequivocabili, ma le circostanze, ossia il contesto di un’informazione (p. es. oggetti, abbigliamento, veicoli ecc.) ne permettono l’identificazione.
Cosa bisogna considerare?
In Svizzera, gli organi preposti all’elaborazione di dati personali devono rispettare segnatamente i principi sanciti dalla legge sulla protezione dei dati: i dati personali possono essere raccolti soltanto in modo lecito. Il loro trattamento deve essere conforme al principio della buona fede e della proporzionalità. I dati possono essere trattati soltanto per lo scopo indicato all’atto della loro raccolta, risultante dalle circostanze o previsto da una legge. Inoltre, il trattamento dei dati deve essere riconoscibile per la persona interessata. Spesso le telecamere non vengono notate dalle persone riprese. Pertanto, non sanno che - e per quale scopo - la loro immagine può essere consultata in tutto il mondo su Internet.
Ciò comporta una violazione illegale della personalità non giustificata dal consenso della persona lesa, da un interesse privato o pubblico preponderante o dalla legge (art. 31 cpv. 1 LPD). I gestori di webcam non possono far valere nessun interesse preponderante, privato o pubblico, né una giustificazione giuridica per l’impiego di webcam. Sovente in pratica il consenso non può essere chiesto alla persona interessata (p. es. webcam su strade pubbliche). Pertanto, per utilizzare una webcam nel rispetto della protezione dei dati occorre garantire, mediante provvedimenti tecnici e organizzativi, che le persone riprese non siano identificabili (ad esempio, montando la telecamera in un luogo elevato, in modo che le persone, i veicoli o le case possano essere visti solo da lontano e a bassa risoluzione e quindi non sia possibile l'identificazione).
Ultima modifica 24.07.2024