Copie delle fatture mediche

 
SALUTE

Invio della copia della fattura mediante posta elettronica

Dal 1° gennaio 2022 tutti i fornitori di prestazioni (medici, farmacisti, ospedali, laboratori ecc.) sono tenuti a
fornire una copia della loro fattura agli assicurati. Tale copia può essere
trasmessa per via elettronica mediante l’esplicito accordo degli assicurati.

Tutti i fornitori di prestazioni ai sensi dell’articolo 35 capoverso 2 della legge federale sull’assicurazione malattie LAMal (medici, farmacisti, chiropratici, case di cura, ospedali, laboratori, ecc.) sono tenuti a fornire dal 1° gennaio 2022 per ciascun caso una copia della loro fattura agli assicurati senza che questi debbano farne richiesta. Con l’esplicito consenso degli assicurati, tale copia della fattura può essere trasmessa per via elettronica. Questo obbligo di comunicazione iscritto nell’articolo 42 capoverso 3 LAMal nel quadro delle misure programma di contenimento dei costi della salute, ha lo scopo di consentire agli assicurati di verificare le loro fatture e di segnalare eventuali errori all’assicuratore. Tale obbligo non è di per sé nuovo dato che esisteva già nel sistema del terzo pagante. Tuttavia esso era stato disciplinato in passato soltanto a livello di ordinanza. Il legislatore ha quindi deciso di iscriverlo nella legge e di prevedere sanzioni nel caso di una sua inosservanza (ammonizione, rimborso, multa, esclusione dall’attività a carico dell’assicurazione).

Sia nel disegno del Consiglio federale sia nei dibattiti parlamentari le modalità di tale trasmissione (cartacea, elettronica o altro) e l’osservanza delle prescrizioni sulla protezione dei dati erano state oggetto di particolare attenzione. Nel messaggio è precisato che ogni trasmissione della copia della fattura per via elettronica deve rispondere alle norme vigenti in materia di sicurezza dei dati ed è possibile soltanto a condizione che l’assicurato sia stato previamente informato e vi abbia acconsentito. Egli può inoltre esigere la trasmissione in forma cartacea senza costi supplementari.

Secondo la legge federale sulla protezione dei dati (LPD) i dati riguardanti la salute sono degni di particolare protezione; il loro trattamento richiede pertanto l’adozione di particolari misure. Ad esempio, i fornitori di prestazioni che desiderano trasmettere le copie di loro fatture per via elettronica sono tenuti a garantire una comunicazione sicura mediante misure tecniche e organizzative appropriate ai sensi dell’articolo 8 LPD e dell’articolo 3 dell’ordinanza sulla protezione dei dati (OPD).
I fornitori di prestazioni sono responsabili della qualità della sicurezza delle diverse procedure elaborate. Quali responsabili della sicurezza della comunicazione elettronica di dati sensibili, essi sono tenuti in particolare a esaminare le misure di codificazione che consentono di evitare l’accesso da parte di persone non autorizzate e le procedure di autenticazione a più fattori che intendono introdurre.

Riassumendo, i fornitori di prestazioni che scelgono di trasmettere loro fatture per via elettronica:• devono aver informato previamente l’assicurato dei rischi connessi a questa modalità di trasmissione,

  • devono essersi assicurati che quest’ultimo abbia esplicitamente e liberamente dato il suo consenso alla trasmissione in forma elettronica,
  • devono prendere le misure tecniche e organizzative appropriate ai sensi della legislazione sulla protezione dei dati, segnatamente mediante l’utilizzazione di misure di codificazione e di procedure di autenticazione a più fattori.

Se i fornitori di prestazioni non prendono le necessarie misure di protezione e di sicurezza dei dati, sono possibili gravi conseguenze di ordine civile o penale, fra cui:

  • pretese della persona interessata ai sensi dell’articolo 32 LPD e dell’articolo 28 del Codice civile (CC): «chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua tutela, chiedere l’intervento del giudice contro chiunque partecipi all’offesa»,
  • azioni di risarcimento del danno e di riparazione morale della persona lesa ai sensi dell’articolo 28a CC, ad esempio in caso di intercettazione per malvolere di messaggi di posta elettronica non codificati e di inoltro di dati sulla salute a terzi,
  • oppure perseguimenti penali per violazione del segreto medico di cui all’articolo 321 del Codice penale (CP) e dell’articolo 62 LPD, ad esempio in caso di inoltro di dati medici a destinatari non autorizzati.

Se il paziente non vuole ricevere le copie delle sue fatture in forma elettronica, il fornitore di prestazioni deve rispettare questa scelta e trasmettergli tale copia in forma cartacea mediante corriere postale tradizionale e senza accollargli costi supplementari.

Nel caso in cui per il fornitore di prestazioni risultasse difficile prendere le appropriate misure tecniche e organizzative, il legislatore ha parimenti previsto la possibilità di una convenzione tra l’assicuratore e il fornitore di prestazioni, secondo cui sia l’assicuratore a trasmettere la copia della fattura all’assicurato.

Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP)


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Ultima modifica 24.07.2024

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