L’articolo 14 della legge federale sulla protezione dei dati (LPD), entrata in vigore il 1° settembre 2023, disciplina la designazione di un rappresentante per la protezione dei dati nel caso in cui il titolare del trattamento abbia la sua sede o il domicilio all’estero e tratti dati personali concernenti persone in Svizzera.
Il rappresentante secondo l’articolo 14 LPD
I titolari sono tenuti a designare un rappresentante in Svizzera nel caso in cui siano date cumulativamente le seguenti condizioni:
- il trattamento è legato a un’offerta di merci o prestazioni o è finalizzato a porre sotto osservazione il comportamento di persone in Svizzera;
- è un trattamento su grande scala, dove l’espressione «su grande scala» è da riferirsi alle situazioni in cui i dati personali non sono trattati solo sporadicamente;
- è un trattamento periodico, cioè i dati non vengono trattati soltanto occasionalmente o per periodi limitati;
- il trattamento comporta un rischio elevato per la personalità degli interessati. Il rischio elevato può risultare in particolare dalla quantità e dal tipo dei dati trattati (segnatamente dati personali degni di particolare protezione), dallo scopo e dalla modalità del trattamento (p. es. impiego di nuove tecnologie), da un’eventuale comunicazione dei dati all’estero e dai diritti d’accesso ai dati (p. es. accesso conferito a un numero cospicuo se non addirittura illimitato di persone).
Nel caso in cui non siano adempiute le condizioni legali che impongono l’obbligo di rappresentanza secondo l’articolo 14, i titolari possono comunque designare a titolo volontario un loro rappresentante.
Il titolare del trattamento è tenuto a pubblicare il nome e l’indirizzo del rappresentante, il quale funge da interlocutore tanto per le persone interessate quanto per l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) (art. 14 cpv. 2 e 3 LPD). Per l'IFPDT il recapito del rappresentante è considerato domicilio di notifica, a meno che il titolare del trattamento non sia rappresentato da un avvocato in Svizzera. In questo caso, l’indirizzo professionale di quest’ultimo costituirà il domicilio di notifica (DTF 143 III 28, consid. 2.2.1). Nel caso in cui la designazione di un rappresentante non avvenga, in virtù dell’articolo 51 capoverso 4 LPD l’IFPDT può pronunciare una decisione e disporre che il titolare privato del trattamento con sede o domicilio all’estero designi un rappresentante in Svizzera secondo l’articolo 14 LPD.
Per informare l’IFPDT sulla designazione di un rappresentante in Svizzera, i titolari del trattamento possono inserire il nome e l’indirizzo del rappresentante attraverso il portale Consulenti per la protezione dei dati, indicando «Rappresentante». Va sottolineato che la comunicazione del nome e dell’indirizzo del rappresentante per la protezio-ne dei dati non esonera il titolare del trattamento dall’obbligo di pubblicare le relative informazioni in modo facilmente reperibile e accessibile.
Ultima modifica 22.08.2024