Motori di ricerca

 

 

Motori di ricerca 

Vi è un diritto all’oblio?

In ambito Internet, l’espressione «diritto all’oblio» indica il diritto del singolo di decidere in merito alla reperibilità online delle proprie tracce digitali e dei dettagli della propria vita (privata o pubblica).


Internet non dimentica

A seguito della digitalizzazione e dell’uso intensivo di Internet, in particolare delle reti sociali, nel web sono pubblicati numerosi dati su ognuno di noi. 

Una volta immesse nella rete, queste informazioni sono accessibili in modo quasi illimitato tramite i motori di ricerca. Contrariamente alla memoria umana, che ha una capacità limitata, Internet non «dimentica» nulla.

Molte informazioni che, al momento in cui sono state rese note, potevano avere carattere pubblico e la cui pubblicazione era quindi giustificata da un interesse preponderante, sono reperibili anche a distanza di anni dai fatti cui si riferiscono. Nella misura in cui vertono sulla personalità di una singola persona, dopo un certo lasso di tempo occorre chiedersi se sussista ancora un interesse dell’opinione pubblica ad avervi accesso. La questione concerne anche fatti avvenuti prima dell’avvento di Internet, ad esempio nel caso in cui vengono digitalizzati e caricati in rete gli archivi cartacei di autorità, giornali o biblioteche. In questo modo possono riemergere eventi risalenti anche a decine di anni fa, con ripercussioni negative sui diretti interessati.

A ciò si aggiunge che oggi è molto semplice pubblicare online informazioni su una persona senza che questa ne sia a conoscenza o possa opporvisi. Una volta in rete, i dati possono essere copiati da terzi, elaborati ulteriormente e impiegati per scopi totalmente diversi da quelli iniziali. Grazie ai motori di ricerca i dati sono facilmente reperibili e la loro diffusione non può quindi essere controllata né dal diretto interessato né da chi ha effettuato la pubblicazione iniziale. In questo modo un’informazione può arrecare danni alle persone cui si riferisce, a prescindere dal fatto che inizialmente sia stata diffusa online con o contro la loro volontà.


Diritto all’oblio

In ambito Internet il diritto all’oblio è uno strumento che può permettere agli interessati di riprendere il controllo delle informazioni che li concernono. Tale diritto non è sancito esplicitamente dalla legge, ma rientra nella nozione di diritto all’autodeterminazione informativa, cioè il diritto di ogni individuo di decidere quali informazioni personali rendere noti all’opinione pubblica.

Dal punto di vista della protezione dei dati il diritto all’oblio è un caso di applicazione concreta del principio della proporzionalità. A livello pratico i dati personali che non sono più «utilizzati» o la cui diffusione non è più giustificata da un interesse dell’opinione pubblica, vanno cancellati o anonimizzati. Il diritto all’oblio non è tuttavia un diritto assoluto.

Nel singolo caso può essere necessario considerare anche altri interessi. Ad esempio, la pubblicazione di un testo in Internet si situa nel punto d’incontro tra libertà d’opinione e d’informazione da un lato (art. 16 della Costituzione federale, Cost.) e protezione della sfera privata dall’altro (art. 13 Cost.). È quindi sempre necessario valutare quale dei due elementi abbia più peso: la protezione della sfera privata (diritto all’oblio) o l’interesse dell’opinione pubblica alla reperibilità dei dati. La ponderazione degli interessi mira a stabilire caso per caso se la lesione dei diritti della personalità dell’interessato sia giustificata da un interesse preponderante alla pubblicazione.

Limiti previsti dalla legislazione

Alcune leggi concretizzano questa ponderazione del diritto alla protezione della sfera privata e stabiliscono esplicitamente i casi in cui i dati personali possono essere pubblicati dalle autorità in virtù di un interesse preponderante dell’opinione pubblica (ad es. le informazioni contenute nel registro di commercio, cfr. art. 936 del Codice delle obbligazioni) come anche i casi in cui prevale l’interesse della singola persona (ad es. le iscrizioni in un elenco telefonico, cfr. art. 12d della legge sulle telecomunicazioni, o la pubblicazione di decisioni del Tribunale federale, cfr. art. 27 cpv. 2 della legge sul Tribunale federale). 


Raccomandazioni per i responsabili

1

Se gestite un sito Internet, prevedete una possibilità di contatto per gli utenti e reagite alle eventuali richieste concernenti la protezione di dati personali.

2

Se gestite una piattaforma in cui gli utenti possono caricare liberamente contenuti, siete corresponsabili del rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati. È pertanto nel vostro interesse prevedere condizioni d’uso destinate agli utenti della piattaforma e prendere misure per evitare lesioni della personalità illecite.

Raccomandazioni per le persone interessate dalla pubblicazione di dati personali

1

Spetta fondamentalmente alla singola persona trovare il giusto equilibrio tra la partecipazione alla vita online, con le possibilità di autopromozione e visibilità che vi sono insite, e le esigenze di confidenzialità e protezione della propria sfera privata. Tenete presente che non va esclusa la creazione di collegamenti indesiderati tra dati di origine diversa, come già descritto; valutate quindi nel singolo caso quali informazioni personali desiderate pubblicare.

2

Cercate a scadenze regolari il vostro nome nei motori di ricerca, per sapere quali riscontri si ottengono.

3

Potete esigere dal gestore di un sito Internet di cancellare informazioni che vi concernono se ritenete che queste siano state pubblicate ingiustificatamente.

4

Per quel che concerne in particolare le immagini, si deve partire dal principio che è necessario il consenso della persona che vi è raffigurata; tale consenso può essere ritirato in qualsiasi momento. Si può rinunciare a ottenere il consenso soltanto nei casi in cui un interesse pubblico o privato predominante giustifica la pubblicazione dell’immagine; tuttavia non si può partire a priori dal principio che vi sia un siffatto interesse, soprattutto se si tratta di immagini raffiguranti un’unica persona (l’interesse è dato ad es. nel caso di articoli su eventi sportivi, musicali ecc. di grande impatto, o nel caso di servizi giornalistici che soddisfano i requisiti della diligenza giornalistica).

 

5

La pubblicazione di foto intime scattate senza il consenso della persona ritratta può essere punibile secondo l’articolo 179quater del Codice penale. Se qualcuno vi minaccia di pubblicare foto compromettenti a scopo di estorsione, ciò costituisce una fattispecie penale («sextortion»); per ulteriori informazioni su questo tema potete consultare i siti Internet del Centro nazionale per la cibersicurezza e della Prevenzione svizzera della criminalità.

6

Ognuno ha il diritto di chiedere ai motori di ricerca di rimuovere i risultati lesivi della sua personalità. Il gestore del motore di ricerca deve procedere a una ponderazione degli interessi e comunicare all’interessato la sua decisione.

7

Se ritenete che la pubblicazione del vostro nome in relazione a una sentenza del Tribunale federale che vi concerne sia una lesione ingiustificata della vostra personalità, potete rivolgervi direttamente al Tribunale federale chiedendo la pubblicazione della sentenza soltanto in forma anonimizzata e adducendo come motivo la lesione della vostra personalità.


 
 

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Ultima modifica 11.05.2023

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