Scatto e pubblicazione di fotografie

 

Le regole da seguire quando si scattano e pubblicano fotografie

Il diritto alla propria immagine

Le fotografie dal punto di vista della protezione dei dati

Non appena una persona è riconoscibile su una fotografia, quest’ultima va considerata alla stregua di un dato personale. Lo stesso vale per le foto di gruppo, anche se l’ingerenza sui diritti della personalità è meno forte se nessuna persona è messa in particolare evidenza all’interno del gruppo. Occorre valutare ogni singolo caso individualmente. Si può escludere con sicurezza una lesione dei diritti della personalità soltanto se le persone non sono identificabili, sia a causa delle dimensioni ridotte dell’immagine, sia poiché la risoluzione è stata limitata al punto da non rendere riconoscibili i singoli volti o altre caratteristiche delle persone.

Il consenso delle persone interessate è sempre necessario?

Nessuno ha il diritto di pubblicare fotografie di una persona senza il suo consenso, salvo se la pubblicazione è giustificata da un interesse preponderante pubblico o privato. Nel singolo caso l’esistenza di un tale interesse si può però presumere soltanto in presenza di circostanze specifiche, ad esempio nel caso di una cronaca su una manifestazione pubblica di una certa importanza (come un evento sportivo o un concerto) o di un articolo per la stampa redatto nel rispetto degli obblighi di diligenza dei giornalisti. In caso di dubbio, è sempre consigliabile chiedere il consenso della persona interessata.

Questo principio si applica a prescindere dal fatto che si tratti di fotografie recenti o scattate anni addietro. I diritti della personalità sussistono fintanto che il loro titolare è vivente, e possono essere fatti valere da lui in qualsiasi momento. Chi intende pubblicare immagini contenute in archivi fotografici deve pertanto dapprima chiarire l’identità delle persone ritratte e chiederne il consenso. Per quanto riguarda le fotografie scattate in luoghi pubblici, se la loro realizzazione avviene in modo riconoscibile per tutti i presenti e le persone vi figurano soltanto accidentalmente (ad es. in quanto passanti presso un monumento storico) è sufficiente cancellare le fotografie, oppure astenersi dal pubblicarle, su richiesta delle persone ritratte (fatta sul posto o in un secondo tempo); non è invece necessario che queste persone siano espressamente interpellate e informate.

Consenso valido sotto il profilo legale

Il consenso è valido soltanto se volontario e preceduto da un’informazione adeguata. I requisiti dell’adeguatezza dell’informazione dipendono dal carattere dell’immagine pubblicata. Nel caso di fotografie di gruppi di persone è sufficiente informare gli interessati del fatto che sono stati fotografati e che si prevede di pubblicare le immagini, informandoli anche in merito alle modalità e alla forma della pubblicazione (Internet, media convenzionali, volantino pubblicitario ecc.). Se una delle persone ritratte si oppone alla pubblicazione, occorre rispettarne la volontà.

I requisiti al consenso sono più severi quando si scattano e pubblicano fotografie di singole persone: in tal caso il consenso generale descritto sopra non è sufficiente. Gli interessati devono avere la possibilità di visionare le immagini ed essere informati in merito al contesto della pubblicazione. Riguardo a quest’ultimo aspetto occorre considerare che la pubblicazione di un’immagine ben riuscita nell’ambito ad esempio di un servizio fotografico su una colonia estiva sarà accettata dagli interessati con maggiore probabilità rispetto a una fotografia mal riuscita o compromettente, oppure rispetto a fotografie che raffigurano la persona in un contesto delicato (p. es. immagini relative a un programma destinato a giovani in situazione di disagio).

Occorre distinguere la protezione dei dati dagli aspetti legati al diritto d’autore

Il diritto alla propria immagine, che pertiene all’ambito della protezione dei dati, va distinto dalla protezione di cui gode una fotografia in quanto opera d’arte o commerciale ai sensi del diritto d’autore. Per approfondire quest’ultimo aspetto, consultate il sito dell’Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI).

Raccomandazioni concernenti le fotografie di voi stessi

  • Se pubblicate fotografie di voi stessi in Internet, valutate in precedenza chi vi avrà accesso, tenendo presente che una volta messe in linea, le fotografie e l’uso che ne viene fatto sfuggono al vostro controllo. L’articolo 30 della legge federale sulla protezione dei dati stabilisce che di regola non vi è lesione della personalità se la persona interessata ha reso i suoi dati personali accessibili a chiunque e non si è opposta espressamente al trattamento.
  • Se le fotografie sono state pubblicate senza il vostro consenso o senza che la loro pubblicazione fosse giustificata da un interesse pubblico o privato preponderante, potete opporvi alla pubblicazione o chiedere al titolare del trattamento o al gestore della piattaforma di cancellare le immagini. Se necessario potete far valere i vostri diritti in sede giudiziaria con un’azione civile.
  • Avete il diritto di ritirare in ogni momento il consenso già dato e un simile ritiro equivale a un divieto di pubblicazione. Se il ritiro causa un pregiudizio (p. es. poiché impedisce di utilizzare volantini pubblicitari già stampati) potreste però essere chiamati a risarcire il danno, perlomeno parzialmente.
  • La pubblicazione di foto intime prese senza il vostro consenso può essere punibile ai sensi dell’articolo 179quater del Codice penale. Se qualcuno tenta di ricattarvi minacciando di pubblicare vostre foto intime, si tratta di un reato penale (cosiddetta sextorsion): per informazioni su questo tema consultate il sito web del Centro nazionale per la cibersicurezza (NCSC) o della Prevenzione Svizzera della Criminalità.

Fotografie di altre persone: raccomandazioni per i titolari del trattamento

  • Chiedete il consenso delle persone interessate prima di scattarne una foto o di pubblicarla. Se prevedete un uso commerciale delle fotografie vi raccomandiamo di ottenere il consenso in forma scritta, indicando in modo univoco le modalità di pubblicazione (Internet, giornale o rivista, volantino pubblicitario ecc.). Se la persona si oppone alla pubblicazione, siete tenuti a rispettare tale decisione.
  • Se si tratta di fotografie di persone singole, queste devono poter visionare le immagini prima della pubblicazione ed essere informate del contesto della pubblicazione. Se la fotografia ritrae un minorenne, occorre ottenere anche il consenso dei detentori dell’autorità parentale.
  • Se pubblicate una fotografia in modo illecito, la persona interessata può agire in giudizio contro di voi e chiedere non soltanto il ritiro o la distruzione delle immagini contestate ma anche il risarcimento dei danni e un’indennità per torto morale; oltre a queste pretese è probabile che dobbiate assumervi inoltre le spese processuali e le ripetibili (ossia le spese che l’altra parte ha dovuto sostenere, in particolare le spese per l’avvocato).
  • Come titolare del trattamento potete inoltre subire svantaggi finanziari per il fatto di dover rinunciare a impiegare documentazione già stampata, come opuscoli o volantini.

Sistemi di tracciamento

I sistemi di tracciamento sono tecnologie che permettono di registrare e valutare il comportamento di persone in un ambiente online o fisico.

Diritto all’oblio in Internet

I motori di ricerca rendono accessibili a chiunque le informazioni pubblicate in un determinato momento in Internet, anche quelle che preferiremmo venissero dimenticate.

Trattamento di dati nel cloud

Sempre più aziende e autorità utilizzano servizi di cloud e delocalizzano dati o trattamenti di dati a fornitori di cloud

Dichiarazioni relative alla protezione dei dati in Internet

Chi necessita di una dichiarazione relativa alla protezione dei dati e che cosa deve contenere questa dichiarazione?

Domande sulla protezione dei dati

Consultate le nostre FAQ o chiamate la nostra hotline.

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Ultima modifica 14.11.2024

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