Le regole da seguire quando si scattano e pubblicano fotografie
Il diritto alla propria immagine
Il diritto alla propria immagine
Ogni persona detiene il diritto sulla propria immagine. Ciò significa che ognuno ha di regola il diritto di decidere se vuole essere fotografato o no e se tali fotografie possono essere pubblicate o no.
Non appena una persona è riconoscibile su una fotografia, quest’ultima va considerata alla stregua di un dato personale. Lo stesso vale per le foto di gruppo, anche se l’ingerenza sui diritti della personalità è meno forte se nessuna persona è messa in particolare evidenza all’interno del gruppo. Occorre valutare ogni singolo caso individualmente. Si può escludere con sicurezza una lesione dei diritti della personalità soltanto se le persone non sono identificabili, sia a causa delle dimensioni ridotte dell’immagine, sia poiché la risoluzione è stata limitata al punto da non rendere riconoscibili i singoli volti o altre caratteristiche delle persone.
Nessuno ha il diritto di pubblicare fotografie di una persona senza il suo consenso, salvo se la pubblicazione è giustificata da un interesse preponderante pubblico o privato. Nel singolo caso l’esistenza di un tale interesse si può però presumere soltanto in presenza di circostanze specifiche, ad esempio nel caso di una cronaca su una manifestazione pubblica di una certa importanza (come un evento sportivo o un concerto) o di un articolo per la stampa redatto nel rispetto degli obblighi di diligenza dei giornalisti. In caso di dubbio, è sempre consigliabile chiedere il consenso della persona interessata.
Questo principio si applica a prescindere dal fatto che si tratti di fotografie recenti o scattate anni addietro. I diritti della personalità sussistono fintanto che il loro titolare è vivente, e possono essere fatti valere da lui in qualsiasi momento. Chi intende pubblicare immagini contenute in archivi fotografici deve pertanto dapprima chiarire l’identità delle persone ritratte e chiederne il consenso. Per quanto riguarda le fotografie scattate in luoghi pubblici, se la loro realizzazione avviene in modo riconoscibile per tutti i presenti e le persone vi figurano soltanto accidentalmente (ad es. in quanto passanti presso un monumento storico) è sufficiente cancellare le fotografie, oppure astenersi dal pubblicarle, su richiesta delle persone ritratte (fatta sul posto o in un secondo tempo); non è invece necessario che queste persone siano espressamente interpellate e informate.
Il consenso è valido soltanto se volontario e preceduto da un’informazione adeguata. I requisiti dell’adeguatezza dell’informazione dipendono dal carattere dell’immagine pubblicata. Nel caso di fotografie di gruppi di persone è sufficiente informare gli interessati del fatto che sono stati fotografati e che si prevede di pubblicare le immagini, informandoli anche in merito alle modalità e alla forma della pubblicazione (Internet, media convenzionali, volantino pubblicitario ecc.). Se una delle persone ritratte si oppone alla pubblicazione, occorre rispettarne la volontà.
I requisiti al consenso sono più severi quando si scattano e pubblicano fotografie di singole persone: in tal caso il consenso generale descritto sopra non è sufficiente. Gli interessati devono avere la possibilità di visionare le immagini ed essere informati in merito al contesto della pubblicazione. Riguardo a quest’ultimo aspetto occorre considerare che la pubblicazione di un’immagine ben riuscita nell’ambito ad esempio di un servizio fotografico su una colonia estiva sarà accettata dagli interessati con maggiore probabilità rispetto a una fotografia mal riuscita o compromettente, oppure rispetto a fotografie che raffigurano la persona in un contesto delicato (p. es. immagini relative a un programma destinato a giovani in situazione di disagio).
Il diritto alla propria immagine, che pertiene all’ambito della protezione dei dati, va distinto dalla protezione di cui gode una fotografia in quanto opera d’arte o commerciale ai sensi del diritto d’autore. Per approfondire quest’ultimo aspetto, consultate il sito dell’Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI).
Ultima modifica 14.11.2024