Videosorveglianza da parte di persone private

La videosorveglianza è sempre più presente nella nostra vita quotidiana: sia al ristorante, nei centri commerciali o nei vani comuni di un’abitazione plurifamiliare, sia con dei droni o dei dashcam. Chi filma le persone lasciando che siano identificabili elabora dati personali e deve perciò rispettare la legge sulla protezione dei dati. Spesso vi sono lacune riguardo all’informazione trasparente delle persone interessate.

Per l'esercizio di una videosorveglianza conforme alla protezione dei dati devono essere rispettate le regole seguenti:

  1. Il campo di ripresa dev'essere limitato al proprio fondo. Devono esservi pertanto esclusi i fondi confinanti oltre che i luoghi pubblici (ad es. marciapiedi).

  2. L'esercizio di un impianto di videosorveglianza dev'essere giustificato. Spesso le motivazioni addotte per tale esercizio sono la sicurezza di persone o la protezione di oggetti (interesse privato preponderante).

    Va tenuto presente che non sempre le scene filmate sono chiare. Il tribunale decide nel singolo caso se ammettere quali mezzi di prova immagini riprese da impianti di videosorveglianza privati.

  3. La videosorveglianza dev'essere proporzionale e opportuna. Ciò significa che la violazione della sfera privata delle persone filmate dev'essere ragionevolmente proporzionale allo scopo. Possono quindi essere rilevati soltanto i dati necessari per raggiungere lo scopo. Inoltre le immagini devono essere cancellate se non si rivelano più necessarie (di regola dopo 24 ore). Rispetto alla videosorveglianza occorre prediligere i provvedimenti che incidono in misura minore sulla vita privata degli interessati, quali serrature supplementari, rafforzamento delle porte d'ingresso o sistemi d'allarme.

    Le riprese video in ambiti sensibili quali ospedali o cliniche psichiatriche possono essere effettuate soltanto rispettando rigorosamente le norme esistenti in materia di protezione dei dati.

  4. La videosorveglianza dev'essere trasparente, ossia chiaramente riconoscibile. Le persone interessate devono essere informate sul fatto che vengono filmate prima di entrare nel campo di ripresa.

    Questa indicazione può essere data mediante un apposito cartello di segnalazione ben visibile. Se non risulta già chiaro dal contesto, sul cartello deve inoltre figurare dove gli interessati possono ottenere informazioni sui dati rilevati.

  5. Le riprese video possono essere pubblicate soltanto se le persone che vi figurano hanno previamente acconsentito (diritto alla propria immagine). Le immagini che ritraggono reati vanno trasmesse alle autorità di perseguimento penale. Chi inserisce personalmente online materiale di videosorveglianza allo scopo di far perseguire i presunti autori o di stigmatizzarli agisce illegalmente.

 Leggete anche il nostro promemoria "Videosorveglianza da parte di persone private"


Consigli per gli interessati

L'informazione trasparente è d'importanza centrale siccome il legislatore prevede l'azione civile quale rimedio giuridico in caso di violazioni delle personalità, ossia le persone interessate devono difendersi personalmente dalle violazioni. Per opporsi a una sorveglianza video devono quindi essere debitamente informate.

  • Raccomandiamo di contattare anzitutto chi gestisce l'impianto e di esigere la cancellazione delle immagini ed eventualmente la modifica dell'angolo di ripresa o dell'ubicazione della videocamera.

  • Se queste richieste non vengono rispettate, le persone interessate hanno la possibilità di inoltrare una richiesta al gestore dell'impianto al fine di essere informati su tutti i dati presenti nella  banca dati che li concernono (art. 8 LPD). Possono anche richiedere che venga loro messa a disposizione una sequenza della registrazione in questione.

  • Se non si trova una soluzione, le persone interessate possono avviare un procedimento davanti al tribunale civile. Possono esigere la cancellazione dei dati e la sospensione della sorveglianza nonché, all‘occorrenza, il risarcimento dei danni o la riparazione morale. A seconda della complessità del caso, L'IFPDT consiglia di ricorrere a un avvocato.

  • Una videosorveglianza sul posto di lavoro è di principio vietata. Gli impiegati interessati possono consultare l'ispettorato cantonale del lavoro.

Ulteriori informazioni

https://www.edoeb.admin.ch/content/edoeb/it/home/datenschutz/technologien/videoueberwachung/videoueberwachung-durch-private.html