Introduzione di dati biometrici nel nuovo passaporto svizzero

A partire da settembre 2006 la Svizzera emetterà passaporti biometrici nell’ambito di un progetto pilota della durata di cinque anni. Durante la fase di pianificazione abbiamo contattato i servizi responsabili dell’Ufficio federale di polizia per verificare il rispetto dei principi della protezione dei dati. Parallelamente, nell’ambito della procedura di consultazione ci siamo pronunciati sulla revisione della legge federale e dell’ordinanza concernente i documenti di identità. Riteniamo sproporzionata la soluzione prevista dal disegno di legge di registrare i dati biometrici dei detentori dei passaporti in una banca dati centrale.

Alla luce dell’evoluzione internazionale nel settore dei documenti d’identità, nel settembre 2004 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) di elaborare una revisione della legge sui documenti d’identità e della relativa ordinanza. Conformemente alle richieste degli USA e alle raccomandazioni dell’Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (OACI), si è deciso di dotare il nuovo passaporto svizzero di un chip contenente dati biometrici. Con la registrazione di dati biometrici (inizialmente l’immagine del viso, in un secondo tempo le impronte digitali) si intende garantire un’identificazione univoca del titolare del passaporto e rendere più difficili gli abusi in materia di documenti di identità. L’immagine del viso e più tardi le impronte digitali saranno registrate in appositi centri per la registrazione di dati biometrici. I dati sono memorizzati sia nel chip sia nel sistema di informazione per i documenti d’identità (ISA). I primi passaporti biometrici saranno emessi a partire da settembre 2006 nell’ambito di una fase pilota di 5 anni; durante la fase pilota è prevista soltanto la registrazione dell’immagine del viso. Il progetto pilota si basa su una modifica dell’ordinanza sui documenti di identità. L’introduzione definitiva dei passaporti biometrici richiederà una revisione della legge sui documenti d’identità.

I dati biometrici sono dati personali degni di particolare protezione secondo l’articolo 3 lettera c numero 2 LPD poiché permettono ad esempio di trarre conclusioni sull’appartenenza razziale o su eventuali malattie. In relazione alla revisione in questione e in particolare al progetto pilota di registrazione dei dati biometrici nel passaporto svizzero, è indispensabile pertanto esaminare la conformità dell’impiego allo scopo e la proporzionalità come pure l’adeguatezza e la necessità. Occorre peraltro tenere conto del fatto che in materia di passaporti biometrici la Svizzera è vincolata a determinate direttive emesse da organismi internazionali (OACI, UE).

Nella procedura di consultazione abbiamo sottolineato che il progetto pilota non si basa su una base legale sufficiente, dato che il trattemento di dati personali degni di particolare protezione è ammessa soltanto se lo prevede una legge in senso formale (art. 17 cpv. 2 LPD). L’ordinanza sui documenti d’identità non soddisfa questa condizione. Inoltre riteniamo sproporzionata la registrazione centrale dei dati biometrici di base nella banca dati ISA: lo scopo del passaporto biometrico – l’autenticazione del detentore del passaporto – può infatti essere ottenuto mediante un paragone tra i dati di base memorizzati (immagine digitalizzata del viso, impronte digitali) e la persona che presenta il documento d’identità in questione. Il fatto che secondo la versione modificata dell’ordinanza i dati dell’ISA non possano essere utilizzati a fini investigativi non cambia nulla al carattere sproporzionale della registrazione centralizzata. Per quel che concerne la prevista conclusione di convenzioni bilaterali volte a disciplinare la lettura del chip alle frontiere internazionali, abbiamo chiesto l’adozione di garanzie contrattuali sufficienti per evitare un impiego abusivo dei dati biometrici. Questa condizione è particolarmente importante nel caso di Paesi che non dispongono di una legislazione in materia di protezione dei dati paragonabile a quella in vigore in Svizzera. Inoltre riteniamo prematuro concedere l’accesso ai dati biometrici contenuti nei passaporti anche alle aziende di trasporto incaricate di verificare l’identità dei loro passeggeri. Le possibilità di verifica attuali del titolare del biglietto di trasporto ci sembrano sufficienti. Infine, per quel che concerne l’utilizzo dei chip RFID abbiamo chiesto che siano adottate misure adeguate per garantire la sicurezza dei dati biometrici registrati nel passaporto e che sia in particolare garantita la trasparenza in sede di trattamento dei dati.

Indipendentemente dalla nostra partecipazione alla procedura di consultazione abbiamo incontrato due volte i responsabili del progetto per discutere gli aspetti legati all’introduzione dei passaporti biometrici che sollevano problemi di protezione dei dati. Nell’ottobre 2005 abbiamo avuto occasione di esaminare sul posto gli apparecchi di registrazione prescelti e formarci così un’opinione diretta delle procedure di registrazione dei dati biometrici nei relativi centri. Resteremo in contatto con l’Ufficio federale di polizia, responsabile della coordinazione, durante tutta la durata del progetto per uno scambio costante di informazioni.

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