Protezione dei dati e introduzione della tessera d’assicurato

Nella versione riveduta della legge federale sull’assicurazione malattie il legislatore ha creato i fondamenti giuridici necessari all’introduzione in Svizzera di una tessera d’assicurato. L’Ufficio federale della sanità pubblica è stato incaricato di elaborare le basi per l’introduzione della tessera. Noi accompagniamo il progetto sin dall’inizio.

Con l’articolo 42a della versione riveduta della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) il legislatore dà la possibilità al Consiglio federale di introdurre una tessera d’assicurato per tutte le persone assoggettate all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

Su questa tessera figurano il nome dell’assicurato e un numero d’assicurazione sociale (NAS) assegnato dalla Confederazione. La tessera è utilizzata per la fatturazione delle prestazioni secondo tale legge. Oltre a questo aspetto obbligatorio della tessera d’assicurato, il Consiglio federale può stabilire la portata dei dati personali che possono essere memorizzati sulla tessera con il consenso dell’assicurato.

Come numerosi grandi progetti nell’ambito della sanità e dell’assicurazione, anche l’introduzione in Svizzera della tessera d’assicurato è confrontata a esigenze e necessità differenti. Mentre, da una parte, si chiede che vengano memorizzate sulla carta più informazioni possibili, dall’altra si esige che siano disponibili soltanto le informazioni effettivamente necessarie. Abbiamo sempre difeso la posizione secondo cui nell’uso obbligatorio devono figurare sulla carta unicamente i dati richiesti dal legislatore: il nome e il numero dell’assicurato. Inoltre, a nostro avviso, questi dati devono essere utilizzati solo secondo lo scopo previsto dalla legge, ossia per la fatturazione. Dopo vari interventi, siamo riusciti a far accettare queste richieste.

Per l’uso facoltativo, le condizioni sono diverse. In un primo concetto, l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) propone i seguenti usi: indicazioni sulle assicurazioni complementari, dati clinici limitati, terapia attuale, ricetta elettronica e progetti sperimentali cantonali. La LPD prevede che i dati personali degni di particolare protezione possano essere eccezionalmente trattati, se l’interessato nel caso specifico ha dato il suo consenso o ha reso i suoi dati accessibili a tutti (art. 17 cpv. 2 lett. c LPD). Questo principio si applica agli usi previsti. Esigiamo tuttavia che venga osservata una condizione quadro importante: se la persona interessata non dà il suo consenso, non deve subire alcun pregiudizio. Ad esempio, una riduzione dei premi non deve dipendere dal consenso di un assicurato alla ricetta elettronica.

Un altro problema che si presenta nell’introduzione della tessera d’assicurato è il numero d'assicurazione sociale. È previsto che questo numero non venga memorizzato solo elettronicamente ma sia anche stampato sulla carta in modo visibile. Ciò significa che il numero può essere collegato all’assicurato senza limitazioni dell’accesso. L’esigenza secondo la quale il numero d'assicurazione sociale non deve permettere l’identificazione della persona, contrariamente al numero AVS, è seriamente compromessa, soprattutto perché si prevede di utilizzare il numero d’assicurato anche per i settori che non hanno nulla a che vedere con l’assicurazione sociale, come ad esempio per il censimento (cfr. il relativo capitolo del presente rapporto d’attività).

[Luglio 2006]

https://www.edoeb.admin.ch/content/edoeb/it/home/documentazione/rapporti-d-attivita/vecchi-rapporti/13--rapporto-d-attivita-2005-2006/protezione-dei-dati-e-introduzione-della-tessera-dassicurato.html