Un privato può utilizzare e trattare i dati del registro di commercio soltanto se ha un motivo giustificativo per farlo. L’esame del credito è un motivo giustificativo soltanto se il terzo prova di avere un interesse all’ottenimento di tali informazioni.
Secondo le proprie indicazioni, una ditta riprende i dati del registro di commercio pubblicati nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) e li rende accessibili nel proprio sito Internet. Il suo obiettivo è permettere l’accesso a tutte le imprese, le persone e le pubblicazioni iscritte nel registro di commercio dal 1996. Questo significa che se si introducono nome e cognome di una persona in un motore di ricerca Internet, vengono visualizzati gli eventuali link verso il portale Internet della ditta in questione. Il sito di quest’ultima menziona tutte le iscrizioni concernenti la persona cercata figuranti nel FUSC e permette inoltre di ordinare informazioni economiche sull’impresa di tale persona.
Molte persone hanno protestato contro queste pubblicazioni. La ditta in questione sostiene di limitarsi a rendere accessibili i dati del FUSC senza nessuna modifica e ritiene pertanto salvaguardato il contesto specifico di questo registro pubblico. Inoltre fa valere per questa forma di trattamento dei dati il motivo giustificativo dell’esame del credito menzionato nella LPD.
Il semplice fatto che il registro di commercio sia pubblico non significa che una ditta privata possa riprenderne i dati e destinarli a un trattamento ulteriore senza riguardo alle disposizioni della LPD. Lo scopo principale della pubblicità del registro di commercio è garantire la certezza del diritto nelle relazioni commerciali e la protezione della buona fede (funzione pubblica). Il Codice delle obbligazioni affida questo compito e la responsabilità del registro di commercio alle autorità competenti e non a privati. La ditta in questione non si può quindi fondare su questo motivo giustificativo per il trattamento di tali dati. Per qualsiasi utilizzazione ulteriore dei dati personali la ditta necessita pertanto di un altro motivo giustificativo conforme alla LPD.
Il motivo giustificativo dell’esame del credito, invocato dalla ditta, permette il trattamento di informazioni concernenti la solvibilità di una persona e, a determinate condizioni, la loro comunicazione a terzi. Secondo la legge si possono comunicare a un terzo soltanto i dati di cui questi ha bisogno per concludere o eseguire un contratto con la persona interessata; questo implica che il terzo deve poter far valere un interesse specifico all’ottenimento di tali informazioni (ad es. lo svolgimento di trattative per la conclusione di un contratto con la persona in questione). La semplice curiosità di un internauta non è un motivo giustificativo sufficiente. La persona che tratta i dati è incaricata di verificare la presenza di un siffatto interesse specifico. Ora, non è chiaro in che modo si possa procedere a una verifica di questo tipo nel caso di una pubblicazione accessibile senza restrizioni in Internet.
In seguito al nostro intervento, la ditta in questione ci ha comunicato di essere disposta a limitare la trasmissione di dati ai casi in cui la persona interessata può provare o rendere verosimile in modo appropriato un interesse all’informazione. Seguiremo l’evoluzione di questo dossier e verificheremo le misure prese.
[Luglio 2006]