Trasmissione di dati personali alle autorità statunitensi e canadesi da parte delle compagnie di navigazione aerea

La trasmissione di dati personali dei passeggeri alle autorità statunitensi da parte di compagnie di navigazione aerea sottoposte alla legislazione svizzera sulla protezione dei dati è ora disciplinata in un accordo concluso tra la Svizzera e gli Stati Uniti e approvato dal Consiglio federale il 4 marzo 2005. In questo accordo le autorità statunitensi offrono le medesime garanzie offerte all’Unione Europea. Dal punto di vista della protezione dei dati questo accordo può essere considerato accettabile. Un accordo simile è stato concluso il 16 marzo 2006 con il Canada.

Prendendo posizione sulla comunicazione di dati personali dei passeggeri da parte delle compagnie aeree alle autorità statunitensi, nel nostro 11° rapporto d’attività 2003/2004 abbiamo sostenuto che la soluzione migliore dal punto di vista della protezione dei dati sarebbe stata la conclusione di un accordo specifico tra la Svizzera e gli Stati Uniti. Nel novembre 2004 la Svizzera e gli Stati Uniti hanno concluso un siffatto accordo. Questo accordo, simile a quello concluso tra l’Unione Europea e gli Stati Uniti, è stato approvato dal Consiglio federale il 4 marzo 2005. Dal punto di vista della protezione dei dati l’accordo può essere considerato accettabile. L’elenco dei dati da trasmettere è stato ridotto rispetto alle richieste iniziali. I dati personali degni di protezione particolare, ad esempio i dati sullo stato di salute o quelli che permettono di stabilire la religione di un passeggero, non sono comunicati alle autorità degli Stati Uniti. I dati possono essere trattati soltanto per le esigenze della lotta contro il terrorismo e contro la criminalità internazionale. La durata massima di conservazione dei dati è stata ridotta a 42 mesi, contro i 50 anni inizialmente chiesti dagli Stati Uniti. Le autorità statunitensi si sono impegnate a informare i passeggeri in merito ai dati trasmessi sul loro conto dalle compagne aeree come pure in merito all’autorità competente per il trattamento dei dati, allo scopo per cui gli stessi sono raccolti, ai trattamenti dei dati che saranno svolti e ai diritti di informazione e di rettifica spettanti ai passeggeri. In questo ambito, l’Incaricato federale della protezione dei dati può agire in rappresentanza della persona interessata. Le autorità statunitensi esamineranno nel corso di quest’anno assieme alle autorità svizzere l’attuazione dell’accordo.

Un accordo simile è stato concluso il 16 marzo 2006 con il Canada.

Il comunicato stampa sull’accordo con gli Stati Uniti può essere consultato nel sito Internet della Raccolta sistematica delle leggi federali all’indirizzo seguente:

Il comunicato stampa sull’accordo con il Canada è attualmente consultabile in Internet nel sito dell’Ufficio federale dell’aviazione civile, http://www.aviation.admin.ch, tramite il percorso seguente: Attualità – Informazioni ai media – Informazioni primo trimestre 2006.

[Luglio 2006]

https://www.edoeb.admin.ch/content/edoeb/it/home/documentazione/rapporti-d-attivita/vecchi-rapporti/13--rapporto-d-attivita-2005-2006/trasmissione-di-dati-personali-alle-autorita-statunitensi-e-cana.html