In Svizzera, lo scambio internazionale di dati ai fini della lotta contro il doping e l'esecuzione di controlli antidoping non sono a tutt’oggi disciplinati dalla legge, il che produce spesso incertezza giuridica per le persone coinvolte. Vista l’assenza di una base legale, oggi lo scambio internazionale di dati fra i vari organi di lotta al doping può avvenire soltanto quando una protezione dei dati adeguata è garantita per contratto o per legge. D’altro canto, in Svizzera i controlli antidoping si fondano, sotto il profilo prettamente giuridico, sul consenso spontaneo dello sportivo, fornito sotto forma di una dichiarazione. Si tratta di una pratica controversa, in quanto il rifiuto a sottomettersi a un test si traduce automaticamente nell'esclusione dalla competizione sportiva e pertanto è difficile parlare di libera volontà in tali circostanze. Onde affrontare entrambe queste problematiche, abbiamo presentato due proposte di adeguamento legislativo nel quadro della revisione della legge sul promovimento della ginnastica e dello sport.
Lo scambio di dati tra le organizzazioni nazionali di lotta contro il doping è fondamentale per combattere efficacemente il fenomeno del doping a livello internazionale. In Svizzera, non esiste una norma in materia, specie in termini di coordinamento di interventi (realizzazione di controlli antidoping) e di denuncia di pratiche abusive; vengono pertanto applicate le norme generali della legge sulla protezione dei dati (LPD). Possono quindi insorgere difficoltà nel caso del trasferimento internazionale di dati, laddove dati personali particolarmente sensibili sono comunicati a uno Stato che non ne garantisce un’adeguata protezione. Per porvi rimedio, è concepibile che le organizzazioni nazionali antidoping dei Paesi coinvolti sottoscrivano accordi di cooperazione. Dacché, nella pratica, la negoziazione di singoli accordi rimane complessa e problematica, abbiamo promosso l'istituzione di una specifica base legale. Conformemente a questa base, accolta in sede di procedura di consultazione per la revisione della legge sul promovimento dello sport, sarebbe ammesso, ai fini della lotta contro il doping, lo scambio di dati relativi alle persone con organizzazioni straniere o internazionali riconosciute, qualora sia necessario ai controlli antidoping, al loro coordinamento o alla denuncia di violazioni alla normativa antidoping. Obiettivo di questo intervento è generare certezza giuridica, che favorisca in particolare le organizzazioni antidoping nazionali e ne faciliti il compito.
Attualmente, i controlli antidoping si fondano su una dichiarazione volontaria di consenso da parte degli sportivi. Sennonché, nella pratica odierna dello sport di competizione, l’omissione di una tale dichiarazione oppure il rifiuto di sottoporsi a un controllo antidoping conducono all’esclusione dalla gara o alla perdita della licenza sportiva. Di conseguenza, il consenso fornito dagli sportivi a sottoporsi a un test antidoping nonché al successivo trattamento dei dati, non può, a nostro parere, essere considerato spontaneo. Per questo motivo, abbiamo proposto di istituire una base legale volta a legittimare i test antidoping. La nostra proposta legislativa, che prevede il ricorso a controlli antidoping aleatori per tutti gli sportivi che prendono regolarmente parte a determinate manifestazioni sportive, è stata accolta in seno al progetto di revisione della legge sul promovimento dello sport. Questo dovrebbe produrre certezza giuridica per gli sportivi e per gli organizzatori di competizioni sportive anche in materia di controlli antidoping.
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Ultima modifica 30.06.2008