Dati sulla solvibilità sono tutti quei dati personali che forniscono informazioni sulla capacità di una persona di far fronte ai propri obblighi di pagamento. Il trattamento di questi dati coinvolge numerosi attori. Tra questi figurano soprattutto i creditori, le cui fatture non sono state saldate (o lo sono state in ritardo), le agenzie d’incasso incaricate di riscuotere i crediti, nonché le agenzie d'informazioni creditizie che tentano di prevenire il rischio di perdita del credito mediante banche dati centrali. Nella prassi si constata che tutte queste operazioni di trattamento dei dati sono fonte di incertezze giuridiche. Abbiamo instaurato un dialogo costruttivo con i vari fornitori di prestazioni nell’ambito del trattamento dei dati sulla solvibilità, nell’intento di migliorare la certezza giuridica.
La maggior parte della popolazione ignora totalmente l’esistenza delle banche dati sulla solvibilità. Quando si parla pubblicamente di banche dati delle agenzie d'informazioni creditizie, si preferisce chiamarle «banche dati dei debitori» e, in quanto tali, a volte sono al centro di scandali. Eppure, nonostante i danni che un dato inesatto può provocare, le banche dati sulla solvibilità svolgono anche una funzione importante al servizio delle figure economiche che operano nel settore della concessione dei crediti. È quindi meglio evitare di trarre conclusioni affrettate. Conviene, innanzitutto, analizzare da vicino il problema della catena del trattamento dei dati ponendo l’accento sui punti in cui i numerosi attori coinvolti, responsabili in virtù del diritto della protezione dei dati, vengono a interagire.
Uno di questi punti è la collaborazione tra i creditori e le agenzie d’incasso. Entrambi gli attori devono contribuire alla verifica, in tempo utile, delle contestazioni dei crediti (in merito alla loro esistenza o al loro importo). Considerando l’eventualità di errori, di carattere amministrativo o legale, a livello della prestazione fornita dai creditori, il chiarimento dei contenziosi non può essere affidato unicamente agli uffici d’esecuzione e ai tribunali, perché di regola ciò avviene a scapito delle persone coinvolte. I creditori e le agenzie d’incasso devono quindi garantire una rapida trattazione dei casi problematici (principio di esattezza dei dati). Inoltre, occorre regolamentare il modo di trattare i crediti «in sospeso» (nel caso ideale, con un’interruzione temporanea delle misure d’incasso).
Un altro importante punto di contatto è quello tra gli uffici d’incasso e le agenzie d’informazioni creditizie. Si suppone in proposito, a volte a torto, che un trasferimento di dati possa effettuarsi senza alcuna restrizione. Dal nostro punto di vista, è indispensabile definire esattamente in quali casi è possibile trasmettere i dati e in quali no (proporzionalità del trattamento dei dati). A questo proposito è tuttora in corso un dialogo tra i partner del settore.
Quest’ultimo punto vale anche per tutte le richieste concernenti unicamente le agenzie d’informazioni creditizie. In questo caso conviene chiarire soprattutto per quanto tempo possono ripercuotersi le conseguenze negative di un caso d’insolvibilità (p. es. un’esecuzione), quando il cosiddetto «credit scoring» costituisce un profilo della personalità e quali obblighi devono rispettare le agenzie d’informazioni creditizie, in relazione alla trasparenza (oggigiorno piuttosto carente) nel trattamento dei dati (cfr. anche il n. 1.2.6).
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Ultima modifica 30.06.2008