Pubblicità indesiderata via e-mail (spam)

Le e-mail pubblicitarie costituiscono una parte importante dell'attuale traffico di posta elettronica. Per chi non desidera ricevere messaggi del genere non è tuttavia sempre facile impedire l'invio di pubblicità da parte di taluni inserzionisti.

L'invio per posta elettronica di pubblicità non richiesta, e quindi in parte non desiderata, costituisce un fenomeno di ampie dimensioni: con un minimo sforzo e spese contenute si può infatti raggiungere un numero elevato di persone. Il problema è che questo sistema procura spese e lavoro ai destinatari - costi di allacciamento, controllo e cancellazione delle e-mail, utilizzazione della memoria -, una parte dei quali nemmeno desidera ricevere questo genere di pubblicità.

In base all'attuale situazione giuridica, in Svizzera l'invio di una e-mail pubblicitaria è considerato lecito se si adempiono almeno due condizioni. La prima è che si utilizzino solo gli indirizzi raccolti in maniera lecita. In particolare, questo significa che - a parte quelli utilizzati, dietro consenso esplicito del loro titolare, da determinati inserzionisti a scopi pubblicitari e per determinati ambiti d'interesse - i soli indirizzi utilizzabili sono quelli degli elenchi telefonici, a condizione tuttavia che non siano esclusi da un uso pubblicitario. Vanno invece considerati come raccolti in modo illecito gli indirizzi che sono stati esclusi, in modo esplicito o implicito, da un utilizzo pubblicitario. Una dichiarazione esplicita è, per esempio, la dicitura "nessuna pubblicità" o "no address grabbing" sulla pagina Internet, mentre si può senz'altro parlare di opposizione implicita quando un indirizzo è utilizzato in un ambito specifico che non è quello pubblicitario. La seconda condizione prevede che chi riceve posta elettronica debba aver sempre la possibilità di esercitare il diritto alla cancellazione dall'indirizzario del proprio indirizzo elettronico. In questo caso, la soluzione più semplice è quella di indicare nella e-mail pubblicitaria un indirizzo di posta elettronica tramite il quale è possibile procedere alla cancellazione. Questa esigenza è pure contemplata nei principi - in particolare il principio 4.4 - della Commissione svizzera per la lealtà (http://www.lauterkeit.ch/pdf/grundsaetze.pdf). È proprio a questa esigenza - disporre cioè di un mezzo semplice per cancellare i dati - che non adempiono molti diffusori di pubblicità elettronica. Nella nostra raccomandazione del 24 gennaio 2003 abbiamo formalmente invitato un inserzionista, residente a Zurigo e già menzionato nel nostro 9° rapporto d'attività, a conformare alle norme legali la sua attività commerciale e il trattamento dei dati. La raccomandazione è pubblicata in allegato al presente rapporto (paragrafo 13.7.3).

In Svizzera chi intende opporsi alla pubblicità indesiderata dispone di vie legali (ancora) limitate (cfr. al proposito il nostro promemoria sullo "spam" al sito www.edsb.ch). Per intentare un'azione contro gli inserzionisti privati bisogna seguire la via civile, spesso costosa e comunque dall'esito incerto. A tal proposito, tre anni or sono il Consiglio federale ha accolto una mozione (cfr. mozione 00.3393) che chiedeva una modifica della situazione giuridica. Nel quadro della revisione della legge sulle telecomunicazioni (LTC) si prevede di introdurre un articolo corrispondente nella legge federale contro la concorrenza sleale (LCSl). Nei Paesi limitrofi la situazione giuridica è un po' differente. La Francia, ad esempio, prevede un regime molto più severo: infatti, le liste degli indirizzi devono essere dapprima comunicate all'autorità di sorveglianza - la CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés) - e una violazione delle norme che disciplinano la raccolta o la trasmissione lecita di indirizzi può avere conseguenze penali (fino a cinque anni di prigione e 300'000 euro di multa). Maggiori informazioni si possono ottenere sul sito della CNIL (http://www.cnil.fr). La Comunità europea ha sancito nelle sue linee direttive 2002/58/CE il principio del consenso preventivo, che gli Stati membri dovranno trasporre entro il 31 ottobre 2003 nel loro diritto nazionale. In alcuni Stati (Austria, Danimarca, Finlandia e Italia) esso viene già applicato in virtù di precedenti disposizioni.

[luglio 2003]

https://www.edoeb.admin.ch/content/edoeb/it/home/dokumentation/taetigkeitsberichte/aeltere-berichte/10--taetigkeitsbericht-2002-2003/unzulaessige-werbung-per-mail--spam-.html