DataReg

Notificare le attività di trattamento

Gli organi federali sono tenuti a comunicare all'IFPDT le annotazioni contenute nel registro delle attività di trattamento, ai sensi dell'articolo 12 della LPD. I privati sono stati esentati dall'obbligo di notifica con l'entrata in vigore della revisione della legge sulla protezione dei dati (LPD) il 1° settembre 2023. 

Gli organi federali devono comunicare all'IFPDT le loro attività di trattamento conformemente all'articolo 12 LPD. Ai sensi dell'articolo 56 della LPD, l'IFPDT pubblica le notifiche degli organi federali in un registro accessibile al pubblico, il DataReg. Le voci del registro non sono un elenco dei sistemi utilizzati. Le voci sono piuttosto destinate a mostrare l'attività associata al trattamento dei dati personali (ad esempio, "tenuta degli archivi del personale" invece di "sistema di gestione delle informazioni sul personale").

Notifiche degli organi federali

Gli organi federali registrano le loro attività di trattamento direttamente nel portale di notifica. Le registrazioni vengono immediatamente controllate per verificarne la completezza rispetto ai requisiti legali. Inoltre, gli organi federali possono gestire e adattare le loro registrazioni in qualsiasi momento. Se siete un organismo federale e desiderate ottenere l'accesso come utente per la registrazione e la gestione delle voci dell'elenco, contattateci tramite il modulo di contatto.

Accesso al registro

Il registro consente a tutte le parti interessate di interrogare e visualizzare le voci inserite dai responsabili nel portale di notifica.

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Ultima modifica 24.07.2024

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