Principali modifiche della legge sul principio di trasparenza

Panoramica delle principali modifiche della legge sul principio di trasparenza dell'amministrazione

La Legge federale sulla protezione dei dati del 25 settembre 2020 (Legge sulla protezione dei dati, LPD; RS 235.1) è entrata in vigore il 1° settembre 2023. La revisione totale ha sostituito la Legge federale sulla protezione dei dati del 19 giugno 1992 (LPD). Un cambiamento significativo consiste nell'adeguamento del campo di applicazione, che esclude la protezione, il trattamento e la divulgazione dei dati delle persone giuridiche: La legge sulla protezione dei dati regola ora esclusivamente il trattamento e l'elaborazione dei dati delle persone fisiche (cfr. il termine dati personali nell'art. 5 lett. a LPD). L'elaborazione dei dati delle persone giuridiche è stata inclusa nella Legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010). 

L'esclusione delle persone giuridiche dal campo di applicazione della Legge sulla protezione dei dati ha comportato delle conseguenze anche per la Legge federale sul principio di trasparenza dell’amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras; RS 152.3) e la sua attuazione, nonché per l'interazione tra la protezione dei dati e il principio di trasparenza. La tabella seguente illustra le modifiche apportate alla Legge sulla trasparenza in materia di trattamento dei dati personali e dei dati delle persone giuridiche, nonché le disposizioni a cui la legge fa riferimento.

Legge sulla trasparenza

Legge sulla trasparenza, LTras (stato 19.8.2014) Legge sulla trasparenza, LTras (stato 1.9.2023)

Art. 3 Campo d’applicazione materiale

2 L’accesso ai documenti ufficiali che contengono dati del richiedente è retto dalla legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD).

 

Art. 3 Campo d’applicazione materiale

2 L’accesso ai documenti ufficiali che contengono dati personali del richiedente è retto dalla legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD).

Art. 9 Protezione dei dati personali

1 I documenti ufficiali che contengono dati personali devono, se possibile, essere resi anonimi prima di essere consultati.

2 Se la domanda di accesso concerne documenti ufficiali che non possono essere resi anonimi, si applica l’articolo 19 LPD. La procedura di accesso è retta dalla presente legge.

Art. 9 Protezione dei dati personali

1 I documenti ufficiali che contengono dati personali o dati concernenti persone giuridiche devono, se possibile, essere resi anonimi prima di essere consultati.

2 Se la domanda di accesso concerne documenti ufficiali che non possono essere resi anonimi, ai dati personali si applica l’articolo 36 LPD8 e ai dati concernenti persone giuridiche l’articolo 57s della legge del 21 marzo 19979 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione. La procedura di accesso è retta dalla presente legge.

Art. 11 Diritto di essere consultati

1 Se la domanda di accesso concerne documenti ufficiali che contengono dati personali, l’autorità, qualora preveda di accordare l’accesso, consulta la persona interessata e le dà la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro dieci giorni.

Art. 11 Diritto di essere consultati

1 Se prevede di accordare l’accesso a documenti ufficiali la cui consultazione potrebbe ledere la sfera privata di terzi, l’autorità consulta il terzo interessato e gli dà la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro dieci giorni.

 

Art. 12 Presa di posizione dell’ autorità

2 Il termine può essere eccezionalmente prorogato di venti giorni se la domanda concerne documenti voluminosi, complessi o difficili da reperire. È prorogato della durata necessaria se la domanda concerne documenti ufficiali che contengono dati personali.

3 Se la domanda concerne documenti ufficiali che contengono dati personali, l’accesso è sospeso fino a quando la situazione giuridica sia chiarita.

Art. 12 Presa di posizione dell’autorità

2 Il termine può essere eccezionalmente prorogato di venti giorni se la domanda concerne documenti voluminosi, complessi o difficili da reperire. È prorogato della durata necessaria se la domanda concerne documenti ufficiali la cui consultazione potrebbe ledere la sfera privata di terzi.

3 Se la domanda concerne documenti ufficiali la cui consultazione potrebbe ledere la sfera privata di terzi, l’accesso è sospeso fino a quando la situazione giuridica sia chiarita.

Art. 15 Decisione

2 Per il resto l’autorità pronuncia una decisione se, diversamente da quanto raccomandato:

a. Intende limitare, differire o negare il diritto di accesso a un documento ufficiale;

b. Intende accordare il diritto di accesso a un documento ufficiale che contiene dati personali.

Art. 15 Decisione

2 Per il resto l’autorità pronuncia una decisione se, diversamente da quanto raccomandato

a. intende limitare, differire o negare il diritto di accesso a un documento ufficiale;

b. intende accordare il diritto di accesso a un documento ufficiale la cui consultazione potrebbe ledere la sfera privata di terzi.

Disposizioni di riferimento

Legge federale sulla protezione dei dati (vLPD) Legge federale sulla protezione dei dati (stato 1.9.2023)

Art. 19 Comunicazione di dati personali

1 Gli organi federali hanno il diritto di comunicare dati personali se ne esistono i fondamenti giuridici giusta l’articolo 17, oppure se:

a.   di dati, nel caso specifico, sono indispensabili al destinatario per l’adempimento del suo compito legale;

b.   la persona interessata, nel caso specifico, ha dato il suo consenso;

c.   la persona interessata ha reso i suoi dati accessibili a chiunque e non si è formalmente opposta alla loro comunicazione; o

d.   il destinatario rende verosimile che la persona interessata rifiuta il proprio consenso oppure blocca la comunicazione allo scopo di impedirgli l’attuazione di pretese giuridiche o la difesa di altri interessi degni di protezione; nella misura del possibile alla persona interessata deve prima essere data l’occasione di pronunciarsi.

1bis Nell’ambito dell’informazione ufficiale del pubblico gli organi federali hanno il diritto di comunicare dati personali anche d’ufficio o in virtù della legge del 17 dicembre 200437 sulla trasparenza se:

a. i dati personali da comunicare sono in rapporto con l’adempimento di compiti pubblici; e

b. sussiste un interesse pubblico preponderante alla pubblicazione dei dati.

2 Gli organi federali hanno il diritto di comunicare, dietro richiesta, cognome, nome, indirizzo e data di nascita di una persona anche se le condizioni del capoverso 1 non sono adempite

3 Gli organi federali possono permettere l’accesso a dati personali mediante una procedura di richiamo, qualora ciò sia previsto esplicitamente. Dati personali degni di particolare protezione come pure profili della personalità possono essere resi accessibili mediante una procedura di richiamo soltanto qualora lo preveda esplicitamente una legge in senso formale.

3bis Gli organi federali possono rendere accessibili a chiunque dati personali mediante servizi di informazione e comunicazione automatizzati se una base giuridica prevede la pubblicazione di questi dati oppure se rendono accessibili informazioni al pubblico in virtù del capoverso 1bis. Se non sussiste più l’interesse pubblico a renderli accessibili, questi dati devono essere tolti dal servizio di informazione e comunicazione automatizzato.

4 L’organo federale rifiuta la comunicazione, la limita o la vincola a oneri, se:

a.       lo esige un importante interesse pubblico o un interesse manifestamente degno di protezione della persona interessata; o

b.      lo esige un obbligo legale di mantenere il segreto o una disposizione speciale concernente la protezione dei dati.

 

Art. 36 Comunicazione di dati personali

1 Gli organi federali hanno il diritto di comunicare dati personali soltanto se lo prevede una base legale ai sensi dell’articolo 34 capoversi 1–3.

2 In deroga al capoverso 1, gli organi federali possono, nel caso specifico, comunicare dati personali se:

a. la comunicazione è indispensabile all’adempimento dei compiti legali del titolare del trattamento o del destinatario;

b. la persona interessata ha dato il suo consenso alla comunicazione;

c. la comunicazione è necessaria per proteggere la vita o l’integrità fisica della persona interessata o di un terzo e non è possibile ottenere il consenso della persona interessata entro un termine ragionevole;

d. la persona interessata ha reso i suoi dati personali accessibili a chiunque e non si è opposta espressamente alla comunicazione; o 

e. il destinatario rende verosimile che la persona interessata rifiuta di dare il proprio consenso, oppuresi oppone alla comunicazione, al solo scopo di impedirgli l’attuazione di pretese giuridiche o la difesa di altri interessi degni di protezione; la persona interessata deve previamente essere invitata a pronunciarsi, salvo che ciò sia impossibile o richieda un onere sproporzionato.

3 Nell’ambito dell’informazione ufficiale del pubblico, gli organi federali possono inoltre comunicare dati personali d’ufficio o in virtù della legge del 17 dicembre 2004 sulla trasparenza se:

a. i dati sono in rapporto con l’adempimento di compiti pubblici; e

b. sussiste un interesse pubblico preponderante alla comunicazione dei dati.

4 Gli organi federali possono comunicare, su richiesta, cognome, nome, indirizzo e data di nascita di una persona anche se le condizioni del capoverso 1 o 2 non sono adempiute.

5 Gli organi federali possono rendere accessibili a chiunque dati personali mediante servizi di informazione e comunicazione automatizzati se una base legale prevede la pubblicazione di questi dati oppure se comunicano dati in virtù del capoverso 3. Se cessa l’interesse pubblico a renderli accessibili a chiunque, i dati contenuti nel servizio di informazione e comunicazione automatizzato sono cancellati.

6 Gli organi federali rifiutano o limitano la comunicazione, oppure la vincolano a oneri, se lo esige:

a. un importante interesse pubblico o un interesse manifestamente degno di protezione della persona interessata; o 

b. un obbligo legale di serbare il segreto o una disposizione speciale concernente la protezione dei dati.

Legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (stato 2.12.2019) Legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (stato 1.9.2023)
 

Art. 57s Comunicazione di dati concernenti persone giuridiche

1 Gli organi federali possono comunicare dati concernenti persone giuridiche soltanto se lo prevede una base legale.

2 Possono comunicare dati concernenti persone giuridiche degni di particolare protezione soltanto se lo prevede una legge in senso formale.

3 In deroga ai capoversi 1 e 2, gli organi federali possono, in singoli casi, comunicare eccezionalmente dati concernenti persone giuridiche se:

a. la comunicazione dei dati è indispensabile affinché l’organo federale o il destinatario possa adempiere un compito definito dalla legge;

b. la persona giuridica interessata ha dato il suo consenso; o 

c. il destinatario rende verosimile che la persona giuridica interessata rifiuta di dare il proprio consenso, oppure si oppone alla comunicazione, al solo scopo di impedirgli l’attuazione di pretese giuridiche o la difesa di altri interessi degni di protezione; alla persona giuridica interessata deve essere previamente concessa la possibilità di pronunciarsi, salvo che ciò sia impossibile o richieda un onere sproporzionato.

4 Nel quadro dell’informazione del pubblico, gli organi federali possono inoltre comunicare dati concernenti persone giuridiche d’ufficio o in virtù della legge del 17 dicembre 2004 sulla trasparenza se:

a. i dati sono in rapporto con l’adempimento di compiti pubblici; e 

b. sussiste un interesse pubblico preponderante alla pubblicazione delle informazioni.

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Ultima modifica 24.07.2024

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