Art. 19 Comunicazione di dati personali 1 Gli organi federali hanno il diritto di comunicare dati personali se ne esistono i fondamenti giuridici giusta l’articolo 17, oppure se: a. di dati, nel caso specifico, sono indispensabili al destinatario per l’adempimento del suo compito legale; b. la persona interessata, nel caso specifico, ha dato il suo consenso; c. la persona interessata ha reso i suoi dati accessibili a chiunque e non si è formalmente opposta alla loro comunicazione; o d. il destinatario rende verosimile che la persona interessata rifiuta il proprio consenso oppure blocca la comunicazione allo scopo di impedirgli l’attuazione di pretese giuridiche o la difesa di altri interessi degni di protezione; nella misura del possibile alla persona interessata deve prima essere data l’occasione di pronunciarsi. 1bis Nell’ambito dell’informazione ufficiale del pubblico gli organi federali hanno il diritto di comunicare dati personali anche d’ufficio o in virtù della legge del 17 dicembre 200437 sulla trasparenza se: a. i dati personali da comunicare sono in rapporto con l’adempimento di compiti pubblici; e b. sussiste un interesse pubblico preponderante alla pubblicazione dei dati. 2 Gli organi federali hanno il diritto di comunicare, dietro richiesta, cognome, nome, indirizzo e data di nascita di una persona anche se le condizioni del capoverso 1 non sono adempite 3 Gli organi federali possono permettere l’accesso a dati personali mediante una procedura di richiamo, qualora ciò sia previsto esplicitamente. Dati personali degni di particolare protezione come pure profili della personalità possono essere resi accessibili mediante una procedura di richiamo soltanto qualora lo preveda esplicitamente una legge in senso formale. 3bis Gli organi federali possono rendere accessibili a chiunque dati personali mediante servizi di informazione e comunicazione automatizzati se una base giuridica prevede la pubblicazione di questi dati oppure se rendono accessibili informazioni al pubblico in virtù del capoverso 1bis. Se non sussiste più l’interesse pubblico a renderli accessibili, questi dati devono essere tolti dal servizio di informazione e comunicazione automatizzato. 4 L’organo federale rifiuta la comunicazione, la limita o la vincola a oneri, se: a. lo esige un importante interesse pubblico o un interesse manifestamente degno di protezione della persona interessata; o b. lo esige un obbligo legale di mantenere il segreto o una disposizione speciale concernente la protezione dei dati. |
Art. 36 Comunicazione di dati personali 1 Gli organi federali hanno il diritto di comunicare dati personali soltanto se lo prevede una base legale ai sensi dell’articolo 34 capoversi 1–3. 2 In deroga al capoverso 1, gli organi federali possono, nel caso specifico, comunicare dati personali se: a. la comunicazione è indispensabile all’adempimento dei compiti legali del titolare del trattamento o del destinatario; b. la persona interessata ha dato il suo consenso alla comunicazione; c. la comunicazione è necessaria per proteggere la vita o l’integrità fisica della persona interessata o di un terzo e non è possibile ottenere il consenso della persona interessata entro un termine ragionevole; d. la persona interessata ha reso i suoi dati personali accessibili a chiunque e non si è opposta espressamente alla comunicazione; o e. il destinatario rende verosimile che la persona interessata rifiuta di dare il proprio consenso, oppuresi oppone alla comunicazione, al solo scopo di impedirgli l’attuazione di pretese giuridiche o la difesa di altri interessi degni di protezione; la persona interessata deve previamente essere invitata a pronunciarsi, salvo che ciò sia impossibile o richieda un onere sproporzionato. 3 Nell’ambito dell’informazione ufficiale del pubblico, gli organi federali possono inoltre comunicare dati personali d’ufficio o in virtù della legge del 17 dicembre 2004 sulla trasparenza se: a. i dati sono in rapporto con l’adempimento di compiti pubblici; e b. sussiste un interesse pubblico preponderante alla comunicazione dei dati. 4 Gli organi federali possono comunicare, su richiesta, cognome, nome, indirizzo e data di nascita di una persona anche se le condizioni del capoverso 1 o 2 non sono adempiute. 5 Gli organi federali possono rendere accessibili a chiunque dati personali mediante servizi di informazione e comunicazione automatizzati se una base legale prevede la pubblicazione di questi dati oppure se comunicano dati in virtù del capoverso 3. Se cessa l’interesse pubblico a renderli accessibili a chiunque, i dati contenuti nel servizio di informazione e comunicazione automatizzato sono cancellati. 6 Gli organi federali rifiutano o limitano la comunicazione, oppure la vincolano a oneri, se lo esige: a. un importante interesse pubblico o un interesse manifestamente degno di protezione della persona interessata; o b. un obbligo legale di serbare il segreto o una disposizione speciale concernente la protezione dei dati. |
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Art. 57s Comunicazione di dati concernenti persone giuridiche 1 Gli organi federali possono comunicare dati concernenti persone giuridiche soltanto se lo prevede una base legale. 2 Possono comunicare dati concernenti persone giuridiche degni di particolare protezione soltanto se lo prevede una legge in senso formale. 3 In deroga ai capoversi 1 e 2, gli organi federali possono, in singoli casi, comunicare eccezionalmente dati concernenti persone giuridiche se: a. la comunicazione dei dati è indispensabile affinché l’organo federale o il destinatario possa adempiere un compito definito dalla legge; b. la persona giuridica interessata ha dato il suo consenso; o c. il destinatario rende verosimile che la persona giuridica interessata rifiuta di dare il proprio consenso, oppure si oppone alla comunicazione, al solo scopo di impedirgli l’attuazione di pretese giuridiche o la difesa di altri interessi degni di protezione; alla persona giuridica interessata deve essere previamente concessa la possibilità di pronunciarsi, salvo che ciò sia impossibile o richieda un onere sproporzionato. 4 Nel quadro dell’informazione del pubblico, gli organi federali possono inoltre comunicare dati concernenti persone giuridiche d’ufficio o in virtù della legge del 17 dicembre 2004 sulla trasparenza se: a. i dati sono in rapporto con l’adempimento di compiti pubblici; e b. sussiste un interesse pubblico preponderante alla pubblicazione delle informazioni. |