Promemoria

La legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell’amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras) introduce maggiore trasparenza, garantendo il libero accesso a documenti ufficiali dell’Amministrazione federale. Questo promemoria informa sugli obiettivi della nuova legge e sui principi ai quali si è ispirata. Illustra inoltre i diritti del richiedente.

L’entrata in vigore, il 1° luglio 2006, della legge federale sul principio di trasparenza dell’amministrazione (LTras) comporta per l’Amministrazione federale un importante cambiamento: il segreto d’ufficio, applicato sinora, sarà sostituito dal principio di trasparenza. La nuova legge consente per la prima volta di accedere liberamente e in modo semplificato a documenti ufficiali dell’Amministrazione federale, dei Servizi del Parlamento nonché di organizzazioni e di persone di diritto pubblico o privato che emanano testi o disposizioni legislative.

Essa mira a promuovere la trasparenza nell’organizzazione e nell’attività dell’Amministrazione. Contribuisce all’informazione dell’opinione pubblica e consolida la fiducia nello Stato e nella sua Amministrazione, garantendo l’accesso a documenti ufficiali e facilitando in questo modo la comprensione e la conoscenza del suo lavoro.

A norma di legge sarà possibile avere accesso solo a documenti ufficiali elaborati dopo il 1° luglio 2006. Tra questi non figurano i documenti della Banca nazionale svizzera e della Commissione federale delle banche.

1. Campo d’applicazione

La legge riguarda in linea di principio tutti i documenti ufficiali dell'Amministrazione federale, dei Servizi del parlamento nonché di organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato che emanano testi o disposizioni legislative.

Costituiscono documenti ufficiali tutte le informazioni che concernono l’adempimento di un compito pubblico e che sono registrate su un supporto, che può essere digitale o scritto. Le informazioni devono, inoltre, essere in possesso di un’autorità soggetta alla legge sulla trasparenza, da essa provenire oppure esserle state trasmesse da terzi.

Sono escluse le informazioni utilizzate da un’autorità per scopi commerciali (ad es.: le carte dell’Ufficio federale di topografia) e i documenti la cui elaborazione non è terminata. Non vi è inoltre accesso a documenti destinati all’uso personale (ad es.: mezzi ausiliari come appunti manoscritti, copie di lavoro di documenti o note destinate all’uso personale).

2. La domanda di accesso

In linea di principio ogni persona ha il diritto di accedere a documenti ufficiali, pertanto anche persone giuridiche e associazioni. Le domande di accesso possono essere presentate indipendentemente dal domicilio e dalla nazionalità. La domanda di accesso può essere presentata sia oralmente (per telefono o di persona) sia in forma scritta, ossia mediante lettera, fax o e-mail. Ai sensi della legge sulla trasparenza non è necessario motivare la domanda di accesso a documenti ufficiali. Inoltre, non occorre che sussista una relazione di qualunque tipo tra il richiedente e il contenuto del documento.

La domanda deve essere formulata con sufficiente precisione, ossia: deve contenere le informazioni necessarie a identificare il documento o i documenti desiderati. Il richiedente potrà considerevolmente facilitare il compito delle autorità, designando il documento oggetto della sua domanda di accesso con la massima precisione. Questo è possibile, ad esempio, indicando la data di elaborazione o di pubblicazione, il titolo o le referenze, l’ambito specifico, l’autorità che con ogni probabilità ha pubblicato documenti su questo tema, il momento e il luogo, il lasso di tempo in questione e così via. Per quanto possa essere ragionevolmente preteso dall’autorità e per quanto le sia possibile, questa deve a sua volta aiutare il richiedente a formulare la sua domanda con sufficiente precisione.

La domanda di accesso a documenti ufficiali deve essere rivolta all’autorità che li ha elaborati o che li ha ricevuti, a titolo di destinatario principale, da terzi non soggetti alla legge. Per autorità si intende:
  • le unità dell’Amministrazione federale,
  • le organizzazioni e le persone di diritto pubblico o privato, e
  • i Servizi del Parlamento. 
In linea di principio, l’accesso a documenti ufficiali è soggetto a pagamento. Gli emolumenti sono tuttavia fatturati al richiedente solo se i costi per l’autorità superano i 100.- franchi. In questo caso il richiedente è informato in anticipo sul montante presumibilmente da versare. Da parte sua, egli è tenuto a confermare all’autorità interessata la sua domanda entro 10 giorni. In caso contrario, l’autorità ritiene che la domanda sia stata ritirata. Se la domanda di accesso è negata o accettata solo in parte, l’autorità può rinunciare a fatturare gli emolumenti oppure decidere di ridurli.

3. Trattamento della domanda da parte dell’autorità

L’autorità competente prende posizione in linea di principio entro 20 giorni. Una proroga è possibile se la domanda di accesso riguarda:
  • documenti voluminosi, complessi o difficili da procurarsi: in tal caso i tempi di elaborazione possono essere prorogati di ulteriori 20 giorni;
  • documenti che contengono dati personali: in tal caso l’autorità può negare l’accesso fino a quando la situazione giuridica non sia chiarita. 
Il richiedente ha diritto a essere informato della proroga. In caso l’autorità non risponda entro i termini prestabiliti, è possibile inoltrare entro 20 giorni una richiesta scritta di mediazione all’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza IFPDT.

4. Limitazione o negazione dell’accesso

La legge sulla trasparenza prevede numerose eccezioni e casi particolari, per i quali l’accesso può essere limitato, differito o negato. Questo è ad esempio possibile quando la concessione dell’accesso a documenti ufficiali potrebbe compromettere:
  • la sicurezza interna o esterna della Svizzera;
  • gli interessi della politica estera o le relazioni internazionali della Svizzera;
  • i rapporti tra la Confederazione e i Cantoni o i rapporti tra i Cantoni;
  • gli interessi della politica economica o monetaria della Svizzera.
Limitare, differire o negare l’accesso può inoltre rivelarsi necessario al fine di tutelare:
  • dati personali di terzi;
  • informazioni comunicate volontariamente all’autorità da terzi ai quali è stata garantita la segretezza;
  • la proprietà intellettuale o segreti professionali, segreti commerciali o segreti di fabbricazione.
I documenti amministrativi possono inoltre essere resi accessibili soltanto dopo che è stata presa la decisione politica o amministrativa di cui costituiscono la base.
L’autorità interessata deve verificare per ogni singolo caso, motivandolo per iscritto, se e per quale ragione si è in presenza di una delle eccezioni menzionate dalla legge. 

Se l’autorità competente respinge o accetta solo in parte la domanda di accesso, il richiedente ha la possibilità di inoltrare entro 20 giorni una richiesta scritta di mediazione all’IFPDT.

5. Accesso a documenti ufficiali di autorità cantonali

Anche in alcuni Cantoni vige il principio di trasparenza dell’amministrazione. Taluni dispongono già di una legislazione specifica analoga a quella a livello federale (è il caso di Argovia, Berna, Soletta, Vaud, Ginevra e Giura) o hanno sancito il principio della trasparenza a livello costituzionale (ad es. Basilea Città, Sciaffusa, San Gallo).

La invitiamo a rivolgersi all’amministrazione cantonale presso la quale desidera prendere visione di documenti ufficiali; questa potrà senz’altro aiutarla.

Ulteriori informazioni

Documenti

Documenti

Promemoria (PDF, 25 kB, 15.02.2013)Legge federale sul principio di trasparenza dell’amministrazione

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