Procedura di mediazione

Procedura di mediazione 

Se la persona che presenta la richista o i terzi interessati sono d'accordo con il trattamento della richiesta da parte dell'autorità possono presentare una richiesta scritta di mediazione all'IFPDT.

In un secondo momento, e unicamente se il richiedente o una terza parte interessata non è soddisfatta della risposta dell’autorità, l’IFPDT si adopera insieme alle parti coinvolte per raggiungere un accordo. Se la mediazione non ha successo, l’IFPDT deve emanare una raccomandazione.

Domanda di mediazione

Una domanda di mediazione può essere presentata all’IFPDT se l’autorità ha emesso una decisione definitiva in merito alla domanda di accesso e il richiedente non è d’accordo con tale decisione. 
Se l’autorità, dopo aver consultato una terza persona, intende accordare l’accesso a un documento contro la sua volontà, anche la terza persona può presentare una domanda di mediazione. I terzi interessati possono essere sia persone fisiche che giuridiche i cui dati personali figurano nel documento di cui è stato chiesto l’accesso.
La domanda di mediazione deve essere presentata per scritto e non è vincolata ad alcun altro requisito formale particolare. Deve essere presentata entro 20 giorni dalla ricezione della presa di posizione dell’autorità o dallo scadere del termine entro cui l’autorità deve prendere posizione. Se la domanda di mediazione è presentata troppo tardi, l’IFPDT non vi darà seguito.

Moduli tipo

Mediazione

Si tratta di una procedura informale il cui obiettivo è di giungere a un compromesso tra le parti ed evitare così di adire le vie legali. La procedura di mediazione è gratuita.

L’IFPDT invita il richiedente e l’autorità a un’udienza di mediazione. Se si giunge a un compromesso o se il richiedente ritira la domanda di mediazione, la pratica è tolta dal ruolo. Se la mediazione non ha successo, l’IFPDT emana una raccomandazione scritta. L’ IFPDT può anche decidere di condurre la procedura esclusivamente in forma scritta, cioè senza un’udienza di mediazione, e di emanare direttamente una raccomandazione. 

Diritto dell’IFPDT ad ottenere informazioni e a consultare documenti 

Per consentire all’IFPDT di farsi un quadro completo di una situazione e di condurre una procedura di mediazione efficace, la legge sulla trasparenza gli concede un diritto di accesso illimitato a tutti i documenti ufficiali che hanno un legame con la domanda di mediazione in questione. Questo principio vale anche per i documenti soggetti al mantenimento del segreto. 

Potere d’esame dell’IFPDT

L’IFPDT esamina da un lato se l’autorità ha applicato legittimamente la nozione di documento ufficiale e le eccezioni al diritto di accesso o le disposizioni relative alla protezione dei dati personali. Dall’altro, nei settori in cui la legge sulla trasparenza conferisce all’autorità un certo grado di discrezionalità (ad es. in relazione con le modalità di consultazione dei documenti), l’IFPDT esamina se la soluzione scelta è adeguata e proporzionata alle circostanze del caso in questione. L’IFPDT si pronuncia unicamente sulla questione dell’accessibilità ai documenti ufficiali; non si pronuncia invece sulla completezza o sulla correttezza dei contenuti di un documento.

Emanazione di una raccomandazione

La raccomandazione viene emanata in forma scritta ed è rivolta al richiedente, all’autorità e a eventuali terzi interessati. Contiene una valutazione della situazione giuridica e una raccomandazione all’attenzione dei partecipanti alla procedura di mediazione su come valutare l’oggetto del litigio. 

La raccomandazione indica alle parti interessate come adire le vie legali se non sono d’accordo con la valutazione dell’IFPDT.

Emanazione di una decisione da parte dell’autorità

In un terzo momento, l’autorità competente emana una decisione nei seguenti casi:

  • Se non è d’accordo con la raccomandazione dell’IFPDT, il richiedente o un eventuale terzo interessato possono chiedere all’autorità di emanare una decisione.
  • Se non è d’accordo con la raccomandazione dell’IFPDT, l’autorità deve emanare una decisione di sua propria iniziativa.

L’emanazione di una decisione è necessaria per consentire alle parti di adire le vie legali e far giudicare la questione dinanzi a un tribunale. 

Presentazione di un reclamo dinanzi a un tribunale

La decisione dell’autorità può essere impugnata dinanzi al Tribunale amministrativo federale.

Le sentenze del Tribunale amministrativo federale possono essere impugnate dinanzi al Tribunale federale.

Raccomandazioni secondo la LTras

Se non è possibile raggiungere un accordo in una procedura di mediazione, l'IFPDT emana una raccomandazione scritta.

Basi giuridiche del principio di trasparenza

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Ultima modifica 24.07.2024

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