Il diritto alla propria immagine
Indipendentemente da considerazioni circa i diritti d'autore, nel caso delle fotografie esiste il diritto alla propria immagine. Questo significa che le persone ritratte decidono di norma se e in quale forma una fotografia possa essere scattata e pubblicata. Ecco perché nella maggior parte dei casi le fotografie possono essere pubblicate soltanto se le persone ritratte vi hanno acconsentito.
Si può rinunciare al consenso, in ogni caso, soltanto se un interesse pubblico o privato preponderante giustifica la pubblicazione. Specie nel caso di immagini di singole persone, un simile interesse può tuttavia essere presunto solo con cautela (p. es. nell'ambito di servizi su manifestazioni pubbliche come eventi sportivi, concerti ecc. di una certa importanza oppure di servizi giornalistici, nel rispetto dell'obbligo di diligenza giornalistica). In caso di dubbio occorrerebbe chiedere il consenso degli interessati.
Quanto detto vale indipendentemente dal fatto che si tratti di fotografie recenti o scattate anni addietro. I diritti della personalità delle persone interessate sussistono fintanto che esse sono in vita e possono essere fatti valere in qualsiasi momento. Se si intendono pubblicare immagini contenute in archivi fotografici, occorre prima chiarire l'identità delle persone ritratte e chiederne il consenso.
Fotografie di gruppi di persone
Anche nel caso di fotografie che ritraggono gruppi di persone i diritti della personalità dei singoli interessati possono essere a rischio, cioè qualora le persone siano riconoscibili nell'immagine. L'ingerenza nei diritti della personalità risulta meno gravosa se nessuna persona emerge dal gruppo ed è percepibile come tale. In che misura ciò sia il caso deve essere valutato di volta in volta per l'immagine concreta, e non sulla base di una regola generale come ad esempio la regola detta «delle sei persone», secondo cui se le persone ritratte sono sei o più i loro diritti della personalità sarebbero comunque intatti. Su una fotografia che raffigura sei o più persone, infatti, una persona può emergere dal gruppo per via della messa a fuoco, della sua posizione o per altri motivi, di modo che la pubblicazione sarebbe inammissibile senza il previo consenso della persona interessata.
Se si pubblica un'immagine di un gruppo di persone senza previo consenso, la violazione della personalità può essere esclusa con certezza soltanto se le persone ritratte non sono identificabili, ad esempio riproducendola in formato ridotto o riducendone la risoluzione in modo tale che non siano riconoscibili né i visi né altre caratteristiche identificative. In caso di dubbio, prima di qualsiasi pubblicazione è quindi opportuno chiedere il consenso di tutte le persone identificabili.
Fotografie scattate in luoghi pubblici
Se si scattano fotografie in luoghi pubblici, se ciò è riconoscibile per tutti i presenti e se le persone ritratte vi figurano soltanto accidentalmente (p. es. i passanti presso un monumento storico), allora è sufficiente che su richiesta delle persone ritratte le fotografie vengano cancellate (o subito sul posto o più tardi) oppure che si rinunci alla loro pubblicazione. Non è però necessario che le persone interessate siano interpellate e informate ulteriormente.
Il consenso legale
In tutti gli altri casi occorre chiedere il consenso degli interessati. Il consenso è valido soltanto se volontario e preceduto da un'informazione adeguata. Che l'informazione sia adeguata o no dipende dal fatto che si tratti della pubblicazione di immagini di gruppi di persone o di singoli. Nel primo caso è sufficiente informare gli interessati del fatto che sono stati fotografati e che si prevede di pubblicare le immagini. Bisogna informarli anche in merito alle modalità e alla forma della pubblicazione (Internet, media stampati, flyer pubblicitario ecc.). Se una persona interessata si oppone alla pubblicazione, occorre rispettarne la volontà.
Chi scatta e pubblica fotografie di singole persone deve procedere in modo diverso. In questo caso il consenso generale descritto sopra non è sufficiente. Gli interessati devono infatti avere la possibilità di visionare le immagini destinate alla pubblicazione. Inoltre devono essere informati in merito al contesto della pubblicazione. Per esempio, la pubblicazione di un'immagine ben riuscita nell'ambito di un servizio fotografico su un campo di vacanza sarà accettata con maggiore probabilità rispetto ad una fotografia mal riuscita o addirittura compromettente o che raffigura una persona in un contesto delicato (p. es. immagini relative a un programma del tempo libero destinato a "giovani problematici").
Occorre inoltre considerare che nel caso della pubblicazione di immagini di minorenni si deve chiedere anche il consenso delle persone cui è affidata la loro educazione.
La revoca del consenso
In linea di principio un consenso dato può essere revocato in qualsiasi momento, con la conseguenza che anche la pubblicazione, per quanto ancora possibile, deve essere annullata. Se ne consegue un danno (p. es. se del materiale pubblicitario non può più essere utilizzato), la persona che revoca il consenso può eventualmente essere obbligata a rispondere del danno (in tutto o in parte).
Nel caso delle pubblicazioni sulla carta stampata, di norma non sarà più possibile richiamare esemplari già distribuiti. In questi casi, però, può almeno esserne vietata qualsiasi utilizzazione futura. A proposito delle pubblicazioni in Internet ci si deve per contro attendere che le immagini pubblicate vengano copiate rapidamente e quindi salvate sui supporti più diversi, dove restano disponibili. Concretamente non è più possibile cancellarle completamente dalla rete.
Possibili conseguenze in caso di pubblicazione senza motivo di giustificazione
Le persone le cui immagini sono state pubblicate senza giustificazione possono opporsi in qualsiasi momento alla pubblicazione e, se del caso, far valere i propri diritti intentando una causa civile. Se conclude che vi è una violazione della personalità in quanto le fotografie sono state pubblicate senza il consenso degli interessati o in assenza di un interesse pubblico o privato preponderante, il giudice può ordinare, oltre alla rimozione o alla distruzione delle immagini in questione, anche il pagamento di un'indennità a titolo di risarcimento del danno e/o di riparazione. Possono però esservi conseguenze finanziarie anche per il fatto che occorre distruggere prodotti cartacei già stampati, quali opuscoli o flyer. Inoltre, se del caso, ci si deve attendere di vedersi accollare le spese giudiziarie e altri oneri sostenuti dall'attore (in particolare le spese per la rappresentanza in giudizio).
Stato: 2014