Elenchi

Sono obbligato a figurare in un elenco di telecomunicazione?

No, dal 1998 può decidere se figurare o no negli elenchi. Può peraltro scegliere i dati che saranno iscritti negli elenchi. Pertanto la scelta dei dati che figureranno negli elenchi è fortemente limitata: In effetti, ogni iscrizione è composta al minimo degli elementi seguenti:

  • cognome e nome o ditta
  • indirizzo completo
  • rubrica nella quale l'utente a scelto di figurare
  • numero telefonico (numero E.164)
  • simbolo che permette all'utente di segnalare che non desidera ricevere messaggi pubblicitari e che i dati che lo concernono non possono essere comunicati ai fini della pubblicità diretta (asterisco)

Vorrei figurare nell'elenco, ma con il nome abbreviato e senza indicazione del mio indirizzo. Il mio fornitore di servizi di telecomunicazione deve tenere conto di questa mia richiesta?

Sì, Lei può pretendere che il suo nome e indirizzo figurino, gratuitamente, in forma abbreviata nell'elenco, a condizione che non vi sia rischio di confusione con altri utenti.

Chi può modificare i dati figuranti nell'elenco che mi concernono?

Il Suo fornitore di servizi di telecomunicazione è responsabile della raccolta dei dati dell'elenco ed è il solo a poterli modificare, unicamente a Sua richiesta.

Il mio fornitore di servizi di telecomunicazione è responsabile dell'esattezza dei dati che figurano nell'elenco?

No, non è tenuto a verificare l'esattezza dei dati che figurano nell'elenco. Deve però garantire che siano conformi a quanto indicato dagli utenti.

Il mio fornitore di servizi di telecomunicazione può rifiutare o eliminare un'iscrizione?

Sì, quando l'iscrizione è manifestamente inesatta o serve a scopi illeciti.

Il mio fornitore di servizi di telecomunicazione è responsabile dell'esattezza dei dati che figurano nell'elenco?

No, non è tenuto a verificare l'esattezza dei dati che figurano nell'elenco. Deve però garantire che siano conformi a quanto indicato dagli utenti.

Come posso proteggermi da messaggi pubblicitari o da invii pubblicitari mirati?

Lei ha il diritto di far menzionare nell'elenco di non voler ricevere messaggi pubblicitari e di esigere dal Suo fornitore di servizi di telecomunicazione che non comunichi a terzi i Suoi dati a scopi di pubblicità diretta. Il Suo fornitore può tuttavia inviarle la propria pubblicità. Non sempre le offerte e gli invii pubblicitari vengono effettuati a partire da elenchi telefonici, ma possono basarsi su altre banche di dati (ad es. mediante un formulario di concorso o la comunicazione di dati del controllo degli abitanti).

Per maggiori informazioni in proposito, consulti il nostro foglio di istruzioni «raccolta di dati personali a scopi di marketing» e la rubrica «domande frequente» sul nostro sito Internet. Altre informazioni si trovano sui numerosi testi che si occupano di questo tema nei nostri rapporti d'attività.

Chi è tenuto a rispettare il simbolo «nessun messaggio pubblicitario» e divieto di comunicare dati ai fini della pubblicità diretta?

Il simbolo «nessun messaggio pubblicitario» (asterisco) e divieto di comunicare dati ai fini della pubblicità diretta deve essere rispettato non solo in caso di comunicazione commerciale, ma anche in caso di comunicazioni fatte da partiti politici o da organizzazioni a scopo non lucrativo.

Ho rinunciato a farmi inserire nell’elenco telefonico e ora cambio operatore. Devo comunicare la rinuncia anche al nuovo operatore?

Sì. Secondo la nostra legislazione nel settore delle telecomunicazioni, i detentori di un collegamento telefonico alla rete fissa figurano in un elenco pubblico (elenco telefonico, elenchi online), a meno che non vi abbiano espressamente rinunciato. La rinuncia deve essere comunicata a ogni nuovo operatore telefonico e rimane valida finché il detentore del collegamento non la revoca o non cambia operatore.

Soltanto l'operatore di telecomunicazione o un terzo da esso incaricato possono chiedere i dati dei propri clienti da inserire, pubblicare e modificare nell'elenco telefonico. Se un cliente cambia operatore, quest'ultimo deve allestire un nuovo insieme di dati. Può utilizzare unicamente quelli comunicatigli dal nuovo cliente. Non può invece usare dati dell'operatore precedente. Se il cliente non comunica esplicitamente al nuovo operatore di non voler essere inserito in un elenco, questa informazione va perduta e i suoi dati figurano nel nuovo elenco proprio in base al disciplinamento menzionato. Dato che per legge gli operatori hanno l'obbligo di pubblicare i dati più recenti, questi vengono inseriti immediatamente negli elenchi online.

Questa procedura è prescritta dalla legge e l'operatore di telecomunicazione non può modificarla in alcun modo, nemmeno per motivi di servizio alla clientela. Pertanto le persone che non desiderano figurare in un elenco telefonico pubblico devono comunicarlo esplicitamente al nuovo operatore quando effettuano il cambio.

Se la comunicazione va perduta, i gestori di elenchi telefonici offrono solitamente una possibilità di riparare chiedendo una seconda volta al nuovo cliente se desidera modificare  l'iscrizione nell'elenco che gli viene proposta. A questo punto o in qualunque momento successivo è possibile comunicare all'operatore di telecomunicazione la rinuncia all'iscrizione. Spesso, tuttavia, questo non impedisce che i dati che il nuovo cliente non vuole veder pubblicati siano accessibili per alcuni giorni in Internet e, di conseguenza, possano essere eventualmente ripresi da terzi. Raccomandiamo perciò di comunicare la rinuncia all'iscrizione nell'elenco telefonico al momento in cui si sceglie un nuovo operatore di telecomunicazione per escludere del tutto una possibile pubblicazione.

https://www.edoeb.admin.ch/content/edoeb/it/home/protezione-dei-dati/telekommunikation/telefonia/elenchi.html